Reverse Charge. Ampliamento d’edifici.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanzeper in data 10 marzo 2016, rispondendo all’Interrogazione parlamentare n. 5-08065 ha precisato che l’attività consistente nell’effettuazione di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice 43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili – muratori) va assoggetta a reverse charge.
Il chiarimento rappresenta un nuovo tassello all’interno della non facile individuazione delle operazioni del settore edile da assoggettare a reverse charge che integra i chiarimenti forniti nel 2015 dall’Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni INAIL. Infortuni/malattie. Rapporto lavoro dipendente.

L’INAIL, con Circolare n. 10 del 21 marzo 2016, fornisce chiarimenti in relazione alle semplificazioni degli adempimenti formali in capo ai datori di lavoro concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, l’Istituto ricorda che, a partire da oggi 22 marzo 2016, il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, è esonerato dall’obbligo di inviare:

  • il certificato medico. Tale obbligo ricade ora esclusivamente sul medico certificatore che presta la prima assistenza;
  • distinta denuncia di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza. Tale adempimento ricade ora sull’Istituto assicuratore il quale, sulla base delle denunce ricevute, dovrà comunicare alla predetta autorità le informazioni relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.

Dichiarazione di successione. Pagamento con Mod. F24 dal 01/01/2017

Con Provvedimento 17 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate, ha esteso le modalità di versamento mediante Mod. F24 alle somme dovute in relazione alla presentazione di dichiarazione successione.

In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2016, l’imposta sulle successioni, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché gli interessi, le sanzioni e gli atri importi accessori, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione debbano essere versati tramite Mod. F24.

Tuttavia, al fine di permettere l’adeguamento al nuovo sistema di versamento, l’Agenzia concede, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di utilizzare ancora il Mod. F23, in alternativa al Mod. F24.

Tale alternativa non è possibile invece per i versamenti dovuti a seguito di atti emessi d all’Agenzia delle Entrate, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5 E del 16 Marzo 2016 pdf  vengono forniti i chiarimenti, da tempo attesi, in merito al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, come modificato dal comma 35 della Legge di Stabilità 2015.
In particolare, gli argomenti trattati nel documento di prassi sono i seguenti:
• soggetti beneficiari;
• ambito oggettivo;
• determinazione dell’agevolazione;
• utilizzo e rilevanza del credito d’imposta;
• esempi di calcolo;
• ipotesi di cumulo con altre agevolazioni;
• adempimenti documentali ai fini dell’agevolazione;
• controlli.

Licenziamento per il rifiuto di svolgere la prestazione nei locali aziendali

Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi pienamente legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, volendo continuare a svolgere l’attività lavorativa da casa sua, contravviene alle direttive del datore di lavoro e si rifiuta di effettuare la propria prestazione presso i locali aziendali.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha sottolineato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite soltanto nelle previsioni in tema di trasferimento del lavoratore, che non rilevano nel caso in esame dal momento che non è ravvisabile un’autonoma unità produttiva dell’impresa presso il domicilio del dipendente.

Agevolazioni fiscali in favore di microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia

Con la  Circolare Ministero Infrastrutture Sviluppo Economico n. 21801 del 10 Marzo 2016 , ha fornito dei chiarimenti sulle modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni fiscali in favore delle microimprese  localizzate nella zona franca istituita nei territori della Lombardia  colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, il documento di prassi evidenzia che:

  • le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 dell’8 aprile 2016 e sino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016;
  • ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell’unità locale, all’interno della zona franca è attestata dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa nel modulo di istanza (paragrafo 7). Le istanze di agevolazione prive di tale attestazione sono irricevibili.

Vi consigliamo di prendere visione del  Perimetro della Zona Franca Lombardia  in quanto Vi abbaimo riportato una serie di Link che Vi permettono di raccogliere informazioni utili.

Agevolazione “Nuova Sabatini”. Contributi per acquisto beni strumentali

“Nuova Sabatini”. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58, il Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016, contenente la “nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese”.
In particolare, il Decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi (agevolazione), nonché le relative modalità di concessione, erogazione e controllo e di raccordo con i finanziamenti di cui all’art. 4 del medesimo Decreto

EBIFORM Ente bilaterale per la formazione professionalizzante …

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 10/E del 9 marzo 2016, ha istituito,

  • per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi a favore dell’Ente bilaterale per la formazione professionalizzante in artigianato, agricoltura, costruzioni, industria, servizi e delle attività socio educative (EBIFORM),
  • la causale “EBIF”.

DIMISSIONI VOLONTARIE. DAL 12/03/2016 NUOVE METODOLOGIE DI PRESENTAZIONE.

L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili da questo Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, e che definitivametne entra in vigore ed utilizzo esclusivo dal 12/03/2016, con il quale è definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

Il modello “telematico” adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

Il MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI, con la Circolare 12 del 04 marzo 2016  , fornisce informazioni sulle modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Nei prossimi giorni predisporremo una apposita circolare in materia e daremo ampio spazio a questo argometno che influenza la gestione operativa di tutte le azienda che si qualificano come datori di lavoro e a tutti i soggetti privati che si qualificano com lavoratori dipendenti.

IMU – AGEVOLAZIONE 50% – COMODATO AI FAMIGLIARI – AGGIORNAMENTO

Il Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 1 di ieri 17 febbraio 2016, è intervenuto sull’intricata norma agevolativa ai fini IMU relativa ai comodati (abbattimento del 50% della base imponibile Imu per gli immobili concessi in comodato a figli e genitori – art. 1, comma 10, Legge n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016. Si veda la nostra  Circolare 05 del 2016 ), confermando le indicazioni già fornite a Telefisco 2016 e fornendo ulteriori precisazioni.

Viene confermato che il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Il Ministero ricorda anche che è stata abrogata la disposizione che autorizzava i Comuni a disporre l’assimilazione all’abitazione principale di quella data in comodato a parenti.

In merito alla registrazione del contratto di comodato, viene confermato l’obbligo di registrare il contratto entro 20 giorni, con la precisazione che l’agevolazione Imu decorre dalla data del contratto di comodato e non da quello della registrazione. Anche per i contratti verbali di comodato si deve considerare la data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione.

Viene poi precisato che anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione si rende applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, tuttavia nei limiti comunque fissati dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, o nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.