L’uso del “Badge personale” può essere considerato controllo a distanza se …..

Con la Sentenza n. 9904 del 13 maggio 2016 la Cassazione annulla il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si era “accordato” con altri quattro colleghi per passare il “badge” , in modo che risultasse trascorso in servizio il massimo del tempo possibile. Il fatto, deplorevole e oltraggioso, però non é stato ritenuto “grave” da comportare il licenziamento del dipendete poiché il datore di lavoro a sua volta aveva commesso un abuso.
Nello specifico, la Suprema Corte rileva che “strisciare” il badge non aveva solo la funzione di rilevare l’orario di entrata e uscita dall’azienda, ma anche quello di registrare i permessi, le pause e le sospensioni, consentendo un controllo continuo permanente e globale sugli addetti. Pertanto, l’installazione del rilevatore di presenze magnetico e il sistema online adottato in azienda doveva essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali o autorizzata dall’Ispettorato del lavoro. Quindi, essendo stato utilizzato un sistema “non concrdato” e per cui “abusivo” sono inutilizzabili i dati posti alla base del licenziamento del dipendente, che é stato reintegrato.

TOSAP/COSAP con modello F24

Con Risoluzione 13 maggio 2016, n. 39, l’Agenzia delle Entrate estende l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle somme dovute a titolo di tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni.
In particolare, dal 1° giugno 2016, i codici di seguito elencati, serviranno anche per assolvere gli adempimenti in favore delle Province e delle Città metropolitane che stipulano apposita convenzione con l’Amministrazione finanziaria:

  • 3931 “Tassa/canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche”;
  • 3932 “Tassa/canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche”;
  • 3933 “Tassa/canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – interessi”;
  • 3934 “Tassa/canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – sanzioni”.

Si ricorda che é necessario verificare, presso il singolo ente,  l’esistenza della “APPOSITA CONVENZIONE” .

L’utilizzo improprio della “tessera fedeltà” aziendale non può comportare il licenziamento

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che ha utilizzato impropriamente la “tessera fedeltà” aziendale, dal momento che la contestazione è stata effettuata a distanza di parecchi mesi dai fatti contestati ed il rapporto fiduciario tra le parti non risulta irrimediabilmente compromesso.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9680 dell’11 maggio 2016, ha precisato che, in presenza di una mancanza del lavoratore di lieve entità, la non immediatezza dell’intimazione del licenziamento può ragionevolmente indurre a ritenere che il datore abbia soprasseduto al licenziamento, considerando non grave o comunque non meritevole della massima sanzione il comportamento del lavoratore.

Famigliari coinvolti in Imprese Individuali

Con la Sentenza n. 9195 del 6 maggio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla necessità delle scritture obbligatorie anche in caso di imprenditore che impiega a titolo gratuito il fratello nella propria attività aziendale.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che va comminata, comunque, la sanzione per lavoro nero anche in presenza dello stretto legame familiare, nonché della dichiarazione spontanea del lavoratore di aver fornito la propria prestazione a titolo gratuito, qualora non sia fornita prova di:

  • iscrizione Inps quale

a) coadiuvante;

b) collaboratore famigliare.

  • il rispetto da parte del famigliare dei limiti posti dalla circolare Ministero del Lavoro Prot.37/0010478/MA007.A001 del 10/06/2013 e della Nota INAIL del 5/8/2013 di cui vi abbiamo dato notizia con la nostra Circolare n.10 del 2013 .

INPS: unificazione delle credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici

L’INPS, con la Circolare n. 71 del 29 aprile 2016, rende noto che dal 9 maggio 2016 al fine di rendere omogenee le procedure operative di richiesta delle abilitazioni ed il sistema di accesso da parte degli operatori degli enti pubblici alle procedure INPS della Gestione dipendenti pubblici (GDP) rispetto a quelle già in uso per le altre procedure INPS, l’accesso ai Servizi Gestione dipendenti pubblici, Servizi per le Aziende, Amministrazioni ed Enti iscritti ad una delle gestioni dipendenti pubblici, avverrà, da parte degli operatori abilitati, esclusivamente con il proprio PIN INPS personale.

Lavoro accessorio: dal 2 maggio niente più acquisti con compensazione in F24

L’INPS, con la Circolare n. 68 del 28 aprile 2016, facendo seguito alla  Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate , ha chiarito che dal 2 maggio 2016 non sarà più possibile utilizzare la causale “LACC” nel modello F24 per creare disponibilità sul conto destinato al lavoro accessorio mediante importi portati in compensazione.
Di conseguenza, dal 2 maggio 2016 sarà possibile utilizzare la causale “LACC” per acquistare buoni lavoro telematici solo nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, compilato come da indicazioni contenute nella circolare anzidetta. Restano in essere le altre modalità di pagamento tra cui:

  • versamento sul conto corrente postale 89778229
  • il portale dei pagamenti on-line sul sito INPS

Codice identificativo dei contratti di locazione e dichiarazione dei redditi: Risoluzione delle Entrate

Per agevolare il contribuente/consulente nella compilazione del quadro RB, nelle ipotesi di immobili locati a canone concordato e/o a cedolare secca, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in merito alla compilazione della Sezione II di tale quadro.
Con Risoluzione 27 aprile 2016, n. 31, l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che, per quest’anno, in alternativa al codice identificativo del contratto, sarà possibile riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie, numero e codice ufficio) anche in caso di:
• registrazione telematica tramite Siria e Iris (codice 3P);

• registrazione telematica tramite altre applicazioni (codice 3T).

Si noti che le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni non prevedono la possibilità di indicare tali codici (3P e 3T) nel campo serie dei righi da RB11 a RB13; diversamente, in data 27 aprile 20 16 sono state aggiornate le specifiche tecniche (Allegato C) che da oggi consentono la possibilità di inserire in tale campo oltre ai codici 3, 3A e 3B anche i codici 3P e 3T (evitando problematiche in fase di controllo/invio delle dichiarazioni).

Detenzione sostituibile con pena pecuniaria per l’omesso versamento contributivo oltre i 10.000 euro

Con la Sentenza n. 17103 del 26 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla mutuabilità della pena detentiva breve in quella pecuniaria, in caso di omissione contributiva per importi oltre i 10.000 euro.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la pena detentiva breve può sempre essere sostituita da quella pecuniaria a discrezione del giudice, che può valutare la solvibilità del condannato anche quando questi versi in situazione economica disagiata