Franchigia estesa per spedizione di beni di modesto valore: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2016, n. 131, il Decreto MEF 29 aprile 2016, n. 96, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento adottato con il Decreto n. 489/1997, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.
In particolare, il Decreto estende il regime di franchigia fiscale anche ai servizi accessori relativi a importazioni di beni di modesto valore, a prescindere dal loro ammontare.
Il Provvedimento entrerà in vigore in data 22 giugno 2016.

Al via il recupero degli incentivi della piccola mobilità

L’INPS, con il Messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016, fornisce le istruzioni operative per effettuare il recupero degli sgravi contributivi previsti in favore dei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori dalla cosiddetta “piccola mobilità”.

In un primo momento, per l’anno 2013, non era stata disposta la proroga della norme che, da un lato, consentivano ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende di piccole dimensioni di iscriversi nelle liste di mobilità, dall’altro, rifinanziavano gli incentivi inerenti al reimpiego degli stessi lavoratori.

L’INPS, pertanto, in via prudenziale, aveva ritenuto anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza per la fruizione degli incentivi connessi a rapporti agevolati instaurati prima del 2013.
Successivamente, la Legge di Stabilità 2015 aveva sbloccato le risorse necessarie per finanziare i predetti incentivi.

Mancavano, a questo punto, solo le istruzioni da parte dell’INPS per provvedere ai relativi recuperi a cura dei datori di lavoro interessati.

Bonus per le microimprese localizzate nella ZTF istituita nei comuni nella Lombardia

Con Provvedimento 6 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese  localizzate nella zona franca istituita nei territori della Lombardia  , ai sensi dell’art. 1, comma 445, della Legge n. 208/2015, coincidenti con i  comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, il provvedimento stabilisce che:

  • l’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per la sola annualità 2016;
  • la fruizione dell’agevolazione avviene mediante riduzione dei versamenti da fare tramite modello F24; quest’ultimo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline e Entratel), pena lo scarto dell’operazione (con risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo);
  • l’Agenzia delle entrate deve verificare, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa.

 

Attenzione a falsi messaggi in posta elettronica. Comunicazioni in merito a indebitamento.

Con il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 03 giugno 2016,   l’Ufficio Stampa della medesima agenzia,  mette in guardia i contribuenti che ricevono sulla propria casella di posta elettronica delle mail aventi ad oggetto “Comunicazioni in merito a indebitamento”.

L’Agenzia delle Entrate informa di essere totalmente estranea a tali comunicazioni, raccomanda inoltre di non dare seguito al loro contenuto e di non scaricare gli allegati della mail potenzialmente dannosi per il proprio pc.

Reverse charge “Hi-tech” su tablet PC, console e laptop

Dallo scorso 2 maggio 2016 il reverse charge è stato esteso alle cessioni effettuate tra soggetti passivi di:

  • console da gioco;
  • tablet PC;
  • laptop;
  • dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L’Agenzia Entrate ha precisato che:

  • ai fini della individuazione dei beni indicati non assume alcuna rilevanza la denominazione “commerciale”;
  • l’obbligo di reverse charge si applica soltanto alle cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio: la fase del commercio al dettaglio è quindi esclusa dal reverse charge;
  • le nuove regole si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio (60° giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2016) e fino al 31 dicembre 2018;
  • non saranno applicabili sanzioni per i comportamenti adottati fino al 26 maggio 2016.

Si consiglia di prendere visione della Circolare 03 del 2016 .

Limite di reddito per il familiare a carico

Un familiare può essere considerato fiscalmente a carico se nel periodo d’imposta non ha superato il limite di reddito di 2.840,51 euro (articolo 12, comma 2, del Tuir).

Nel calcolo di tale importo occorre tenere conto anche:

  • del reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto all’imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi o del regime forfetario;
  • del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
  • di eventuali retribuzioni erogate da enti, organismi internazionali, consolati, Chiesa;
  • della quota esente prevista per i lavoratori frontalieri;
  • della rendita catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze.

Restano invece esclusi tutti gli altri redditi esenti e quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

 

Il super ammortamento

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015) ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Con la  Circolare n. 23E del 26 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate   ha illustrato i dettagli.

Nei prossimi giorni verrà predisposta una apposita Circolare dello Studio.

Vi consigliamo di prendere visione anche della  Circolare 07 del 2016 dal titolo NOVITA’ 2016 PER OPERATORI ECONOMICI. AGEVOLAZIONI E RISPARMI FISCALI.

Canone RAI in bolletta: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2016, n. 129, il Decreto MISE 13 maggio 2016, n. 94, relativo al canone RAI in bolletta.
In particolare, tale decreto è entrato in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (domenica 5 giugno) e gli enti coinvolti nella riscossione del canone dovranno rispettare delle scadenze:

  • entro il 20 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate deve comunicare all’Acquirente Unico S.p.a.:

le informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di detenzione della televisione;
le informazioni sulla dichiarazione dell’esistenza di un’altra utenza elettrica;
le informazioni relative ai soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica;
l’esistenza di variazioni rispetto ai dati comunicati dal contribuente.

  • l’Acquirente Unico S.p.a. deve comunicare alle imprese elettriche le informazioni necessarie per l’addebito in bolletta del canone RAI (elenco dei clienti); il passaggio dei dati avviene in tre date: entro il 31 maggio, entro metà giugno ed entro il 4 luglio 2016;
  • le modalità di rimborso, per addebiti in bolletta non dovuti, saranno definite con provvedimento.

Precisazioni INPS sui debiti contributivi

L’INPS, con il Messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, interviene per fornire chiarimenti sulle domande di pagamento in forma dilazionata.
In particolare, l’Istituto precisa che:

  1. il mancato pagamento di due rate mensili (anche non consecutive) comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca;
  2. se la scadenza di una rata cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è considerato regolare se effettuato il primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.

Versamento dell’acconto IMU-TASI 2016

In vista del 16 giugno 2016 si ricorda la scadenza del versamento dell’acconto 2016 dell’IMU e della TASI.
In relazione a tali tributi, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto alcune novità.
Di seguito si elencano le principali:

  • è stata eliminata la possibilità per il Comune di deliberare l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai figli/genitori. Tuttavia, dal 2016, per detti immobili, in luogo dell’esenzione IMU che era prevista in caso di assimilazione da parte del Comune, è prevista una riduzione dell’IMU dovuta, che, nel rispetto delle condizioni dettate dalla norma, viene calcolata sul 50% della base imponibile;
  • é riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9;

posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;

ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

  • è prevista la riduzione IMU e TASI (25%) per gli immobili locati a canone concordato;
  • è disposta l’aliquota agevolata per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), fintanto che permanga tale destinazione e, in ogni caso, non siano locati;
  • è prevista l’esenzione TASI, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).