Contribuzione per le ore di formazione degli apprendisti

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 22 dell’11 agosto 2016 avanzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha chiarito che:

  • per le ore di formazione svolte internamente all’azienda, il reddito imponibile sul quale applicare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro deve essere individuato nella retribuzione prevista per legge (il 10% di quella che gli sarebbe dovuta) o dal contratto collettivo di riferimento;
  • per le ore di formazione svolte all’esterno dell’azienda, nessun obbligo contributivo è in capo al datore di lavoro non dovendo questi, per tali ore di formazione, corrispondere alcuna retribuzione al lavoratore apprendista.

L’alloggio pagato dal ddl durante il trasferimento è soggetto a contribuzione

Con la Sentenza n. 15430 del 26 luglio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’assoggettamento previdenziale dell’alloggio pagato dal datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore sia trasferito a nuova sede di lavoro.
Nel caso specifico si tratta di un alloggio per il quale l’impresa sosteneva le spese di affitto per aver trasferito il proprio dipendente giornalista come corrispondente a New York: detto alloggio è stato riconosciuto dalla Suprema Corte come retribuzione e quindi imponibile previdenziale.
La vicinanza dell’alloggio al luogo di lavoro, ha sostenuto la Corte, oltre ad aumentare la produttività per l’impresa (ragione addotta dal ddl per non riconoscere l’affitto come retribuzione), garantiva un maggior recupero psicofisico al giornalista arrecandogli vantaggio, fattore che ha fatto scattare il riconoscimento della natura retributiva.

Chiarimenti in merito al bonus ricerca e sviluppo

Con Risoluzione 3 agosto 2016, n. 66, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
In particolare, l’Agenzia, richiamando quanto già affermato nella Circolare 16 marzo 2016, n. 5, ha precisato che gli investimenti devono essere assunti al lordo di altri contributi ricevuti sugli stessi, in considerazione dell’assenza di un divieto di cumulo dell’agevolazione in esame con altri incentivi. Tuttavia, l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.

Detraibili le spese di assistenza al pasto e spese pre/post scuola

Con Risoluzione 4 agosto 2016, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione IRPEF delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. La detrazione, disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
In particolare, il documento di prassi precisa che:

  1. sono detraibili le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre/post scuola in quanto, anche se forniti in orario extracurricolare, sono considerati servizi strettamente collegati alla frequenza scolastica;
  2. non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento casa-scuola.