Ricorso alla somministrazione a tempo determinato per intense punte di attività

Secondo la Corte di Cassazione è giustificato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato da parte del datore di lavoro nell’ipotesi di punte di intensa attività, cui non è possibile far fronte con l’organico esistente.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17865 del 9 settembre 2016, ha statuito la legittimità dei contratti sottoscritti, in quanto le punte di intensa attività che non possono essere soddisfatte con il normale organico rientrano nell’ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore), che consentono il ricorso alla somministrazione di lavoro a termine ed il riferimento alle stesse può rappresentare valido requisito formale del relativo contratto.

Altri soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema TS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2016, n. 214, il Decreto MEF 1° settembre 2016 che prevede l’ampliamento dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, oltre ai soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, sono tenuti ad inviare al Sistema TS le spese sostenute da parte dei contribuenti (persone fisiche) a decorrere dal 1° gennaio 2016:

  • esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche/i;
  • tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottici;
  • veterinari.

Paga IRAP anche il medico di base che non ha dipendenti ma svolge l’attività con strumenti costosi

Con Ordinanza 18 agosto 2016, n. 17190, la Corte di Cassazione ha precisato che l’assenza di personale dipendente non è da considerare l’unico requisito per escludere dall’IRAP il medico di base convenzionato con il Ssn.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, ai fini IRAP, si configura l’esistenza di un’autonoma organizzazione anche quando il medico impiega beni strumentali che “superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale” per l’esercizio dell’attività.
Nel caso di specie, è stata sancita la debenza dell’IRAP per il medico di base che, nonostante l’assenza di personale dipendente, usufruiva di quattro studi attrezzati e di beni strumentali di valore cospicuo.

Niente condanna penale per somministrazione illecita di manodopera

La Corte di Cassazione ha statuito che va annullata con rinvio la sentenza di merito nei confronti di chi somministra manodopera a terzi in modo illegale, in quanto è possibile evitare la condanna penale con il pagamento di una sanzione amministrativa che estingue il reato. Pertanto, il datore non può essere condannato se non è sicuro che lo stesso abbia ricevuto dagli ispettori del lavoro una diffida con l’assegnazione di un tempo per adempiere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 124/2004.
Con la Sentenza n. 37228 dell’8 settembre 2016 si sottolinea che il legislatore ha inteso introdurre una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro di portata generale, che permette la cancellazione dell’illecito penale versando la sanzione amministrativa anche quando il reato è istantaneo e non ci sono regolarizzazioni da effettuare.

Non è co.co.co. se svolge l’ordinaria attività dell’impresa

Con la Sentenza n. 17711 depositata il 7 settembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità di un rapporto di collaborazione a progetto qualora sia inserito nella normale attività d’impresa.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che il “progetto” non può aver per oggetto l’ordinaria attività d’impresa, ma dev’essere caratterizzato da “specificità” differenziandosi da essa: in mancanza la Cassazione ha ricondotto quindi il rapporto di lavoro alla subordinazione.

Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per limitare gli sprechi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, in merito alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
In particolare, risultano rilevanti ai fini fiscali gli artt. 16 e 17 collocati all’interno del Capo III “Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale”. Fra l’altro tali articoli dispongono:

  • che la cessione gratuita di tali prodotti a enti pubblici, ONLUS e enti privati di assistenza non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
  • una semplificazione della comunicazione relativa alla cessione gratuita di prodotti ai fini di solidarietà sociale;
  • la facoltà per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della TARI con riferimento alle utenze non domestiche relative alle attività produttive che producono/distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

Il soggetto che svolge attività di amministratore o socio e che lavora anche nella Srl versa doppia contribuzione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha chiarito che la compresenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione della società comporta l’obbligo di doppia contribuzione per il soggetto interessato, tanto più se si è nell’ambito di una piccola società.
Altro aspetto a favore di tale interpretazione la struttura dell’azienda: elementi quali la complessità dell’impresa, la presenza di una struttura organizzata del personale e di gestione dello stesso fanno presumere un coinvolgimento minimo dell’amministratore / socio nell’attività lavorativa; viceversa, una realtà senza dipendenti o senza una struttura amministrativa tale da poter gestire le maestranze anche senza l’apporto del socio/amministratore, fa presumere che quest’ultimo sia direttamente coinvolto nel lavoro e, pertanto, soggetto a doppia imposizione.

Operazioni di trading on line

Con Risoluzione 1° settembre 2016, n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni di trading on line.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • anche i redditi derivanti da Opzioni Binarie vanno indicati come redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater), TUIR. Tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% se percepiti da persona fisica non esercente attività d’impresa e devono essere indicati nel quadro RT del modello UNICO PF;
  • risultano deducibili le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line.

La Risoluzione ha individuato inoltre quali sono i soggetti abilitati in Italia ad esercitare l’opzione per il regime di risparmio amministrato.

Famiglie residenti a basso reddito: importo aggiuntivo del bonus bebè

L’INPS, con il Messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016, rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 il Decreto 23 giugno 2016 che dispone un importo aggiuntivo quale contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 in famiglie residenti a basso reddito.
L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto, agli aventi diritto, sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.

Trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2016, n. 187, il Decreto MEF 2 agosto 2016 contenente le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, come modificato dall’art. 1, comma 949, lett. a), Legge di Stabilità 2016.  In particolare, tra le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità nel Decreto in esame si tiene conto:

  • dell’estensione dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall’anno 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate e del relativo regime sanzionatorio disciplinato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016 (vedi SeacInfo 2 agosto 2016);
  • delle novità inerenti le spese sanitarie relative a prestazioni di chirurgia estetica;
  • dell’estensione della consultazione dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria a tutti i cittadini; pertanto, la consultazione non è solo prerogativa dei contribuenti che optano per la dichiarazione precompilata.