Ridenominazione codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 109/E del 28 novembre 2016, rende nota la ridenominazione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili nella misura del 10% come previsto dall’articolo 1, commi da 182 a 190 della Legge n. 208/2015.
Tra i codici ridenominati si segnala il codice 1053 da utilizzare per il versamento da parte del sostituto d’imposta della predetta imposta sostitutiva denominato ora “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili – articolo 1, comma 182, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208”.

Codici tributo per ravvedere l’omesso/parziale pagamento del canone TV da parte delle imprese: Risoluzione

Con Risoluzione 24 novembre 2016, n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle sanzioni e degli interessi, in caso di ravvedimento, per omesso, parziale o tardivo riversamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato da parte delle imprese elettriche, nonché per l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 155, L. n. 208/2015).
In particolare, i codici tributo sono i seguenti:

• “3411” – “Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV da parte delle imprese elettriche – articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – RAVVEDIMENTO – SANZIONE”;

• “3412” – “Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV da parte delle imprese elettriche – articolo 1, comma 155, legge 28 d icembre 2015, n. 208 – RAVVEDIMENTO – INTERESSI”;

• “3413” – “Omessa, tardiva o incompleta trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV da parte delle imprese Agenzia delle entrate Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo elettriche – articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – RAVVEDIMENTO – SANZIONE”.

Convertito in Legge il D.L n. 193/2016

In data 24 novembre 2016 è stato convertito in legge il D.L. n. 193/2016 in materia fiscale.
Le principali novità del decreto riguardano le seguenti tematiche:
• soppressione di Equitalia e istituzione del nuovo ente “Agenzia delle entrate-Riscossione”;

• introduzione del nuovo “spesometro trimestrale” e dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

• emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping;

• dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento;

• definizione agevolata (c.d. “rottamazione delle cartelle”);

• riapertura dei termini della procedura di “voluntary disclosure”;

• abrogazione degli studi di settore e introduzione degli indici sintetici di affidabilità;

• disposizioni in materia di semplificazione fiscale (modifiche ai termini di versamento delle imposte, modific he alla disciplina della cedolare secca sugli affitti, soppressione dell’obbligo di utilizzo del Mod. F24 telematico per pagamenti superiori a 1.000 euro).

Per omesso versamento dell’IVA risponde l’amministratore di fatto

Con Sentenza 10 novembre 2016, n. 47239, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA ricade sull’amministratore di fatto dell’azienda in quanto unico e vero gestore della stessa.
La Corte chiarisce inoltre che per attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore “di fatto”, non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cassazione n. 22108/2014 e n. 35346/2013).

INAIL: precisazioni sull’obbligo assicurativo degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro

L’INAIL, con la Circolare n. 44 del 21 novembre 2016, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo degli studenti che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Nella suddetta circolare viene chiarito, in particolare, quali sono le prestazioni erogate dall’INAIL e le regole per la denuncia di eventuali infortuni occorsi allo studente.

Ispettori del lavoro competenti alla verifica dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi

Con la Nota del Ministero del Lavoro n. 21281 del 18 novembre 2016 viene ribadita la competenza degli ispettori del Ministero all’irrogazione di sanzioni per violazione del codice della strada (art. 174), a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo.
Tale competenza è giustificata dal fatto che il controllo della documentazione ha lo scopo di accertare l’osservanza dei limiti temporali dell’orario di lavoro non soltanto per esigenze di sicurezza della circolazione, ma anche per la tutela del lavoratore.

Ammessa la detrazione per l’acquisto del box auto anche senza bonifico: Circolare

Con Circolare 18 novembre 2016, n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per recupero edilizio in caso di acquisto del box auto pertinenziale senza bonifico bancario o postale.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che la detrazione prevista dall’art. 16-bis, TUIR (agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio) è ammissibile anche nel caso in cui le spese per l’acquisto del box auto pertinenziale siano state pagate con assegno o bonifico bancario/postale non completo, a condizione che, il contribuente che intende portare in detrazione la spesa:
• si faccia rilasciare dall’impresa venditrice una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale emerga che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa;

• presenti la documentazione di cui al punto precedente al professionista abilitato o al CAF in sede di dichiarazione dei redditi.

Iva ridotta su capsule/cialde al consumatore finale

Con Risoluzione 17 novembre 2016, n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al corretto trattamento da applicare per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule/cialde.
In particolare, il documento di prassi precisa che l’aliquota del 10% (D.P.R. n. 633/1972, Parte III, Tabella A, n. 121), prevista per la somministrazione di alimenti o bevande effettuata mediante distributori automatici, si applica quando:
• l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa (ad esempio, l’acquisto di cialde/capsule da parte del datore di lavoro per l’utilizzo proprio o dei collaboratori);

• il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati alla stessa persona.

Sicurezza sul lavoro: niente responsabilità del datore se il lavoratore non è dipendente

La Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro non è responsabile penalmente per la mancata formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, del lavoratore che si trovava sul suo cantiere, se questi non è dipendente dell’impresa, ma un lavoratore autonomo assoldato per delle lavorazioni specifiche.
La Sentenza n. 47977 pubblicata il 14 novembre 2016 entra nel merito degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori in carico al datore di lavoro, stabilendo che la responsabilità di questi è riscontrabile verso i lavoratori dipendenti ma non, di fatto, nei confronti di un lavoratore autonomo.

Parte il servizio di Equitalia “Sms – Se mi scordo”

Con Comunicato stampa 13 novembre 2016 Equitalia ha reso noto che è possibile attivare il servizio “SMS – Se mi scordo” che informa i contribuenti, tramite sms o e-mail, sull’arrivo di cartelle, scadenze o pagamenti delle rate.
In particolare, è possibile attivare il servizio:
• direttamente agli sportelli di Equitalia;

• entrando nell’area riservata e inserendo numero di cellulare o e-mail su cui si vuole ricevere il messaggio.