DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI. Nuovi controlli di fine anno derivanti dalla “Manovra correttiva Dl. 50/2017”

Dalla fine di Aprile c.a. é entrato in vigore il DL 50 del 2017 c.d. Manovra correttiva 2017, che ha novellato il comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972 prevedendo che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato.

Diciamo subito che le novità introdotte dalla Manovra Correttiva alla detrazione IVA, partono dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e proseguono nel 2018 in poi. Per quelle relative a precedenti anni, per la detraibilità IVA, si applicano le vecchie regole e dunque, qualora siate in possesso di fatture acquisti relative al 2016 non ancora registrate nei Registri IVA Acquisti, ricordate che dette fatture, in forza del dettame normativo vigente oggi possono essere registrate (esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA)  entro il 31/12/2018  ma vi consigliamo vivamente di registrarle entro il 31/12/2017 al fine di scongiurare potenziali danni futuri derivanti da novità legislative.

Ma andiamo con ordine, ed effettuado un “esercizio di sintesi” di detta novità normativa in materia di detrazione IVA per effetto del decreto 50/2017.

  • PERCHE’? Il governo al fine di contrastare l’evasione fiscale dell’IVA in Italia, è intervenuto, oltre che con il nuovo spesometro, basato sull’obbligo di comunicare trimestralmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nonché i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, lo split payment esteso ai professionisti, i limiti alla compensazione dei crediti IVA, anche con la modifica dei termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva. Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate nell’Audizione del 4 maggio 2017, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 50/2017, è stato modificato il termine entro cui i contribuenti possono detrarre l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.
  • COSA? Scadenza diritto alla detrazione IVA in base al vecchio art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 prima del DL 50/2017. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e puo’ essere esercitato attraverso la registrazione delle fatture acquisti nel REGISTRO IVA ACQUISTI, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.  Scadenza diritto alla detrazione IVA in base al nuovo articolo 19, modificato per effetto del decreto 50/2017. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, attraverso la registrazione delle fatture acquisti nel REGISTRO IVA ACQUISTI al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; ed in virtù di di quanto sopra detto, le fatture Acquisti dal 2017 devono essere, al fine di non perdere il diritto alla detrazione IVA, OBBLIGATORIAMENTE REGISTRATE NEI REGISTRI IVA ENTRO IL 31/12/2017.