RITENUTA D’ACCONTO RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI ANCORA IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Sin dal 1983, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef/Ires viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).
Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983
Secondo quanto previsto dal DM 16/04/1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta
ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

  • per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc. entro 15 giorni dalla stipula
  • in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall’evento
  • per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.
A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria
    dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7
dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che
avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.
In particolare tale decreto:

  • introduce l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
  • assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In attesa del decreto attuativo (ad oggi non ancora emanato)
A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini
    dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce;
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si
    verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall’Agenzia, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.
Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

  1. coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015 o il 31 dicembre 2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca, fatta eccezione per le prestazioni di tipo occasionali;
  2. coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio
    mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel
    2018, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2017 secondo le modalità sopra descritte;
  3. lo scrivente consiglia in ogni caso, qualora si sia in presenza di operazioni occasionali, saltuarie e/o non continuative, di optare per una delle seguenti due possibilità: a) effettuare la comunciazione entro il 31/12/2017; b) effettuare la comunciazione entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione.

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973
non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento alle seguenti tipologie di provvigioni esplicitamente elencate: a) provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, b) provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, c) provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, d) provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, e) provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, f) provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, g) provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, h) provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, i) provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, l) provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

L’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:
1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata;
3. il coordinamento con l’imputazione a conto economico.

Il principio di cassa
La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2017 è subordinata all’effettivo pagamento dei
medesimi, secondo il principio di cassa.
In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega
l’amministratore alla società:

  1. Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga). I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2018 (c.d. principio della cassa “allargata”);
  2. Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura) I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2017.

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta
scadenza:

  •  sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
  • sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Il compenso già deliberato e non pagato
Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una
parte del compenso già deliberato ed, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più
sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.
Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; diversamente,
è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il
Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società
sotto forma di finanziamento.
Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso.
È allora preferibile che l’assemblea decida di revocare il compenso prima della sua maturazione, sulla
scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

ANOMALIE RISCONTRATE TRA IL VOLUME D’AFFARI E LO SPESOMETRO RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA 2015

L’Agenzia delle entrate sta spedendo le lettere di compliance ai contribuenti per i quali risulta non coincidere l’importo degli acquisti dichiarato dai clienti soggetti passivi Iva e il volume d’affari dichiarato nella dichiarazione Iva 2016. Le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC dei contribuenti interessati.
In seguito alla ricezione ed alla successiva valutazione, possono essere fornite giustificazioni all’Agenzia delle Entrate, riguardanti le anomalie segnalate ovvero possono essere regolarizzati gli errori/violazioni mediante il ravvedimento operoso.
Invitiamo quindi, tutti i clienti che non hanno conferito al ns. studio l’incarico di sorveglianza PEC, a tenere monitorato l’indirizzo PEC, come da sempre raccomandato dallo scrivente.