Definiti i limiti di detraibilità 2018 per i corsi universitari non statali.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19/03/2019, n. 66, il Decreto MIUR 28 dicembre 2018, con il quale sono stati definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha confermato per il 2018 gli importi previsti per il periodo d’imposta 2017 dal Decreto 28 dicembre 2017, distinti in base:

  • all’area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale);
  • alla sede territoriale dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.

 

Chiusura della partita IVA da parte degli eredi del professionista.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34 del 11/03/2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito al comportamento ed agli obblighi ai fini IVA che devono tenere gli eredi di un professionista deceduto.
L’Agenzia ha precisato che in presenza di fatture da incassare (con IVA ad esigibilità differita) o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
In funzione di quanto sopra evidenziato si deve concludere che  è ammissibile una deroga a quanto stabilito dall’articolo 35-bis, D.P.R. n. 633/1972 che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte.
Resta salva la possibilità per gli eredi, in presenza di fatture con IVA ad esigibilità differita, per le quali l’incasso non sia ancora avvenuto, di chiudere la partita IVA, computando nell’ultima dichiarazione IVA anche le operazioni con imposta ad esigibilità differita, anticipando quindi l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.

Trasmissione telematica dei corrispettivi. Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di registratori di cassa.

L’Agenzia delle Entrate,  con il  Provvedimento 28 febbraio 2019, ha definito le modalità di attuazione per l’utilizzo del credito d’imposta spettante in relazione alle spese, sostenute negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
In particolare tale credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;
  • è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito.
Nelle prossime settimane lo Studio predisporrà una serie di documenti atti ad accompagnare i clienti coinvolti nell’innovazione riguardante la TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRSIPETTIVI.

Hard Brexit! . Possibili ripercussioni doganali.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota del 26 febbraio 2019, rilasciata dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, ha fornito indicazioni sulle possibili ripercussioni doganali dell’appuntamento del 29 marzo 2019, data prevista, salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data, per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
L’Agenzia raccomanda che gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito comincino a familiarizzare con le norme unionali in materia doganale e con le relative procedure, “soprattutto se la loro esperienza nel commercio con i Paesi terzi è stata sinora limitata o addirittura inesistente”.
Vengono inoltre analizzate le conseguenze della BREXIT sugli scambi commerciali UE/UK:

  • relativamente all’applicazione dell’IVA: infatti, dal 30 marzo le operazioni non si configureranno più operazioni intracomunitarie bensì come extra-UE, con conseguenze anche sulla gestione dell’imposta e dei relativi adempimenti;
  • relativamente all’applicazione delle disposizioni doganali.

Redditometro con doppio contraddittorio.

In risposta al Question time 05/03/2019, n. 5-01615 in Commissione Finanze alla Camera, in ordine alla disciplina dell’accertamento sintetico ex commi 4 e 5, art. 38, D.P.R. n. 600/1973 (c.d. “redditometro“), è stato precisato che in ossequio alle disposizioni dello Statuto del contribuente è previsto obbligatoriamente un doppio contraddittorio, prima e dopo l’avvio del procedimento di adesione.
Il contribuente ha in tali sedi la possibilità di fornire elementi di prova che giustifichino lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa a lui attribuita.

Autoliquidazione INAIL 2019.

L’INAIL, con Nota n. 2836 del 22 febbraio 2019, precisa che:

  • le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018, o nei mesi precedenti, devono effettuare l’autoliquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa (contestualmente all’autoliquidazione del premio), in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019;
  • le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno e devono calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019. Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni è il 16 maggio 2019.
  • tutte le restanti imprese devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno e devono calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019. Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni è il 16 maggio 2019.

 

Ecotassa: istituito il codice tributo.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31 del 26/02/2019,  ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi da 1042 a 1045, Legge n. 145/2018 (c.d. ECOTASSA).
In particolare, il codice tributo è il seguente: “3500” denominato “ECOTASSA – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018“.

Credito d’imposta R&S. Chiarimenti 2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la  Circolare n. 38584  del 15/02/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 D.L. n. 145/2013, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019.
In particolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il MISE precisa che con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e
  • l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

Inoltre, il MISE chiarisce che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti o al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione, alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa, pertanto, la responsabilità di tale valutazione di merito rimane a carico dell’impresa.

Disapplicazione del regime delle società di comodo se i canoni sono in linea con le quotazioni OMI.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.68 20/02/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle società non operative.
In particolare l’Agenzia ha affermato che un’agenzia immobiliare, nonostante i canoni di locazione che la stessa applica non siano sufficienti al superamento del c.d. “test di operatività” ma risultino, comunque, allineati a quelli desumibili dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), può beneficiare della disapplicazione della disciplina delle società di comodo, con la conseguente determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP secondo la normativa ordinaria.

Nei prossimi mesi, ci attendiamo che l’Agenzia si esprima nella medesima direzione anche per le “immobiliari di gestione”.

Somministrazione di alimenti e bevande. Aliquota IVA applicabile .

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande con il  Principio di diritto n. 9 22/02/2019.
In particolare l’Agenzia ha precisato che ai fini di un corretto inquadramento fiscale, è opportuno fare riferimento alla legge IVA (art. 16, D.P.R. n. 633/1972) e distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è assimilata alle prestazioni di servizi (art. 3, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972) ed è caratterizzato dall’unione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
Pertanto, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota IVA del 10% (Tabella A, P arte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, n. 121) la “cessione” deve scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.