CODICE IDENTIFICATIVO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI NELLE “LOCAZIONI BREVI”

 

L’Art_13_quater_Legge 58_2019( trattasi delle Legge di conversione del così detto “Decreto Crescita”) ha istituito una “Banca Dati” delle strutture ricettive che effettuano “locazioni brevi” (le così dette “Strutture Ricettive Casa Vacanza” comunicate con le Scia agli uffici SUAP del Comune competente) nonché una banca dati dei relativi immobili utilizzati dalle medesime strutture. Detta Banca Dati assegnerà ad ogni STRUTTURA RICETTIVA un codice alfanumerico univoco (così detto “CODICE IDENTIFICATIVO DELLA STRUTTURA”) che identificherà la singola struttura ricettiva.

La legge impone l’OBBLIGO, ai titolari e a tutti coloro che intervengono nella gestione commerciale e finanziaria della struttura ricettiva, di UTILIZZARE (pubblicando sui siti internet, oppure sulla carta stampata, quando utilizzata) SEMPRE il codice identificativo della struttura.

REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI.

L’Art_13_bis_Legge 58_2019 (trattasi della legge di conversione del D.L. 34/19 così detto “Decreto crescita”) ha reintrodotto  l’obbligo di presentazione della denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici negli esercizi pubblici, quelli d’intrattenimento, nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini.

Per i meno giovani, si tratta di una “vecchia” conoscenza che in passato veniva chiama la “Licenza UTF per la vendita di alcolici”.

Si ricorda che non c’é una scadenza immediata fissata, ma lo scrivente consiglia tutti coloro che rientrano tra i soggetti individuati di, contattare lo studio al fine di organizzare la raccolta dei dati e presentare la denuncia stessa, al fine di evitare inutili contestazioni in fase di controlli futuri.