Regione Lombardia. Modifica all’ordinanza “CoronaVirus”

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio FONTANA, nel pomeriggio di oggi 26/02/2020, ha apportato alcune “specifiche da non considerare modifiche” alla cosiddetta “Ordinanza CoronaVirus” del 23/02/2020.

Il Presidente ha affermato che ancorché gli obbiettivi dell’ordinanza non mutino, al fine di evitare inutili danni al settore della ristorazione leggera (Bar, Pub, Birrerie) gli stessi potranno restare aperti anche dopo le 18:00 a condizione che:

  • Non si fornisca servizio al bancone;
  • Si fornisca il servizio al tavolo, sia all’interno che all’esterno del locale;
  • Solo a clienti sedenti;
  • Se e solo se il servizio sarà fornito con personale del Bar, Pub o Birreria.

Inoltre, il Presidente ha “specificato” che i “Bar, Pub e Birrerie” che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti alle restrizioni e pertanto potranno rimanere aperti come previsto per i ristoranti”.

Regione Lombardia. Ordinanza “CoronaVirus”

Il contagio da CORONAVIRUS ha portato la Regione Lombardia, ad emanare una “Ordinanza Regionale” a firma congiunta con il Ministro della Sanità, che avrà efficacia e validita’ immediata (dalle ore 20:00 di domenica 23/02/2020 e fino alle 24:00 di domenica 01/03/2020. La Regione Lombardia ha creato 2 diverse Zone denominate: Rossa (Comuni maggiormente vicini al punto di scoperta del primo contagiato) e Gialla (altri Comuni della regione):

Zona Rossa: Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano Comuni della Provincia di LODI

Zona Gialla: Tutti i restanti Comuni della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia ha creato due diverse linee di disposizioni diverse per Zona geografica. L’ordinanza, per i Comuni della Zona Gialla (zona di riferiemnto della clientela dello Studio) impone le seguenti indicazioni:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5) la  previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:

  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali (per ora non si fa riferimento ai ristoranti, ma a rigor di logica i gestori di ristoranti, unilateralmente potrebbero/dovrebbero, seguire le medesime indicazioni);
  • per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  • per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per ulteriori approfondimenti si inviata a prendere visione dell’ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana, di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo.

Bonus Facciate

Ormai é quasi un decennio che il contribuente Italiano può usufruire delle detrazioni fiscali qualora siano effettuati degli interventi di riqualificazione in immobili abitativi e non, beni privati o strumentali.  Tra le varie agevolazione oggi disponibili troviamo la così detta “Agevolazione per il Bonus Facciate.

Questa agevolazione è stata confermata ancorché con modifiche, anche per tutto il 2020.

L’aliquota di agevolazione è pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, abitativi e non anche se strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.  E’ doveroso evidenziare che detti immobili devono essere situati in zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento nell’apposito articolo denominato “Detrazioni Fiscali 2020: Bonus Facciate.”

ENASARCO: 2020 – aliquote e massimali definitivi.

La Fondazione Enasarco ha aggiornato le aliquote ed i massimali a partire dal 1° gennaio 2020.

Sono entrate in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi per l’intero 2020:

  1. confermato l’incremento dell’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni che passerà dal 16,50% al 17,00% (di cui il 50% a carico della ditta mandante).
  2. aggiornati gli importi dei massimali provvigionali sono così determinati:
    • Plurimandatari. 25.652 € dopo aggiornamento ISTAT (*) . (25.554 € precedente indicazione)
    • Monomandatari. 38.523 € dopo aggiornamento ISTAT (*) . ( 38.331 € precedente indicazione)

Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2019, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2020.

(*) Aggiornamento Massimale della fine di febbraio 2020. Gli importi relativi ai massimali  sono stati calcolati facendo riferimento alla riforma del 2013. Si attende come ogni anno che la Fondazione Enasarco, nel corrente mese di Febbraio, pubblica l’aggiornamento definitivo per il 2020.

Detrazioni Fiscali 2020-2021. Interventi su Beni Immobili.

Ormai da oltre 10 anni i contribuenti Italiani hanno a disposizione agevolazioni fiscali derivanti dalla riqualificazione degli edifici sia per quanto riguarda interventi sulla struttura dell’immobile sia che riguardino l’abbattimento del fabbisogno energetico.

Anche per il 2021, il cosiddetto “bonus casa” consentirà di beneficiare della detrazione del 50%, del 65% e anche oltre, per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico sostenute (pagate) entro il 31 dicembre 2021.
Di seguito Vi presentiamo una disamina dettagliata di queste due agevolazione per il 2020:

  1. Agevolazione per interventi di “Ristrutturazine ediliza”.
  2. Agevolazione per interventi mirati al “Risparmio energetico”.
  3. Agevolazione per “Bonus Facciate”.
  4. Agevolazione “Super Bonus 110% 2020-2021”.
  5. Agevolazione “Bonus Verde”.
  6. Agevoalzione “Bonus Condizionatori”.
  7. Agevolazione “Bonus Mobili”.

Inoltre Vi invitiamo a prendere visione delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, pubblicato in G.U. in data 11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021 accedendo agli articoli:

Società Italiana degli Autori ed Editori. Contributo “Copia Privata”. Apparecchi di registrazione e supporti audiovisivi.

Copia Privata

La “Copia Privata” è il compenso che si applica a:

  • supporti vergini,
  • dispositivi di registrazione,
  • memorie digitali,

che permettono di effettuare copie ad uso privato di opere protette dal diritto d’autore.

La “Copia Privata” permette al consumatore di riprodurre legalmente opere audio e video protette da diritto d’autore per solo uso personale e da fonti legittime.

Il compenso per “Copia Privata” è un importo forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle copie private di opere protette dal diritto d’autore.

L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore (le opere di “pubblico dominio”).

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Il compenso per “Copia Privata” è dovuto da chi:

  • fabbrica,
  • importa nel territorio dello Stato,

allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Per  ”fabbricante” si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di “copia privata”, anche se commercializzati con marchi di terzi.

Per ”importatore ” si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per “copia privata”, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse.

In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.

Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Per ”distributore” si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per “copia privata”.

Misura dei compensi applicabili

I compensi per “Copia Privata sono definiti per legge e le tariffe attualmente in vigore sono stabilite dal DM 30 giugno 2020.

Il 18/01/2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi.

Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (IVA e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di € 2,00 a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a € 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.

Termini e modalità di pagamento

Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi.

I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a presentare a SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto da SIAE, nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine.

La dichiarazione deve essere redatta inserendo i dati nelle aree non protette del tracciato e spedita via e-mail all’indirizzo copiaprivata@copiaprivataitalia.it.

Termini di pagamento

Le scadenze per la consegna della dichiarazione trimestrale ed contestuale pagamento  sono:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.