CREDITO DI IMPOSTA. ACQUISTO BENI STRUMENTALI 2020. DOCUMENTI

Le imprese presenti sul  territorio Italiano, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020, possono beneficiare del credito di imposta di misura variabile (dal 6% al 40%)  in base alla tipologia degli strumenti acquistati.

Il credito di imposta spetta anche agli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2021, a condizione però che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Si tratta dell’agevolazione conosciuta come “industria 4.0”. Tale denominazione è fuorviante poiché a beneficiarne sono tutte le imprese residenti in Italia e quelle non residenti ma con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dal regime fiscale applicato. La platea si amplia anche agli esercenti arti e professioni, purché  l’investimento riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell’ottica di “Industria 4.0” ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.

GESTIONE DEI DOCUMENTI.

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il 5 ottobre 2020 dei chiarimenti in merito alle caratteristiche dei documenti da possedere e conservare, per poter beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali.

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  • l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
  • investimenti in beni immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).

Le risposte fornite  l’Agenzia delle Entrate hanno specificato che:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà, la fatturasprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria, il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicituranon sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;

Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura sono le seguenti:

  • in caso di fatture emesse informato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica:
    • è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973 (consigliato);
    • è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazioneelettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare Agenzia delle Entrate n.14/E del 2019. Come precisato nella circolare Agenzia delle Entrate n.13/E del 2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (sconsigliato).