ECOBONUS VEICOLI CATEGORIA M1 USATI: Definito il codice tributo da utilizzare in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente  Risoluzione  n. 61/E del 27/10/21 ha istituito il nuovo codice tributo “6929” per l’utilizzo in compensazione del contributo concesso sotto forma di “credito d’imposta” per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

Si rammenta che il beneficio in esame:

  • é stato concesso dall’art. 73-quinquies, comma 2, lett. d), DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per l’acquisto di veicoli categoria M1 usati;
  • è riconosciuto all’acquirente dal rivenditore (solo in caso di adesione del rivenditore e fino a esaurimento delle relative risorse) tramite compensazione con il prezzo di acquisto. Il rivenditore recupera tale importo sotto forma di “credito d’imposta”, utilizzabile esclusivamente in compensazione con il  modello F24, da inviare tramite i servizi telematici;
  • ai sensi dell’art. 6, comma 10, DM 20/03/19, i “crediti d’imposta” in esame sono utilizzabili in compensazione a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato confermato l’acquisto del veicolo;
  • l’ammontare complessivo dei “crediti d’imposta utilizzabili in compensazione” può essere consultato dai beneficiari accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.