RAPPORTI ECONOMICI CON SAN MARINO. Fatturazione – Esterometro.

Tenuto conto che non esiste una linea di confine demarcabile e separabile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino si è reso necessario stabilire apposite regole di funzionamento degli scambi commerciali fra i due paesi. Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993, entrato in vigore il 1° gennaio 1994 a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell’accordo sull’unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991. A tali norme si sono aggiunte una serie di integrazioni e modificazione determinate dall’entrata in vigore, della fatturazione elettronica, nella Repubblica Italiana.

Acquisti di merce effettuati in San Marino da parte di un operatore economico Italiano.

Per gli acquisti provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni pur trattandosi di uno Stato extra UE. Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative:

  1. acquisto con addebito di imposta da parte del Fornitore di San Marino
  2. acquisto senza addebito d’imposta.

Le due modalità operative possono essere scelte indifferentemente, previo accordo, tra i contraenti.

In entrambi i casi non deve essere compilato il modello INTRASTAT .

Acquisto con addebito dell’imposta.

L’operazione presenta il seguente Iter:

  • il cedente San Marinese emette fattura in quattro copie (oppure fattura elettronica + 3 esemplari richiesti dalla norma) e presenta all’Ufficio fiscale di San Marino una copia della fattura, provvedendo al versamento dell’iva;
  • l’ufficio di San Marino versa l’iva allo Stato Italiano,restituisce la fattura originale perforata con datario all’operatore San Marinese il quale provvede ad inviare la fattura all’acquirente Italiano, che la registra nel libro IVA acquisti, provvedendo alla detrazione dell’imposta (sulla fattura devono essere presenti il timbro dell’Ufficio fiscale di San Marino).

L’operatore Italiano non è tenuto ad effettuare la comunicazione dell’acquisto con il modello INTRA, poiché tale formalità verrà evasa dall’Ufficio fiscale di San Marino.

L’operatore Italiano che non abbia ricevuto, entro 4 mesi dalla cessione dei beni, l’esemplare della fattura con la marca Sammarinese, ne deve dare comunicazione all’ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all’ufficio IVA territorialmente competente. L’ufficio tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l’esito sia all’operatore Italiano sia all’ufficio IVA territorialmente competente (art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993).

L’iter operativo che “governa” l’operatività del Cedente di San Marino è il seguente:

  1. emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario Italiano;
  2. indicare sulla fattura l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario in relazione alla tipologia di beni;
  • presentare all’ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
  1. versare all’ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante sull’elenco riepilogativo;
  2. trasmettere al cessionario Italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall’ufficio stesso, nonché “integrata” dall’ufficio delle Entrate di Pesaro (l’Ufficio fiscale di San Marino trasmette all’Amministrazione finanziaria Italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti Italiani entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT
  3. consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall’ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.

Il cessionario Italiano, soggetto IVA deve annotare le fatture originali nel registro degli acquisti portando in detrazione l’imposta.

Acquisto senza addebito dell’imposta.

L’operazione presenta il seguente Iter:

  1. l’operatore di San Marino emette fattura in tre esemplari,
  2. presenta la fattura all’Ufficio fiscale del suo paese che provvede a timbrare il documento restituendo al cedente copia della fattura
  3. l’operatore di San Marino invia al cliente Italiano la fattura ricevuta timbrata dal proprio Ufficio fiscale
  4. l’acquirente Italiano registra la fattura con il meccanismo del reverse charge autofattura art. 17 sia negli acquisti che nelle vendite

L’acquirente Italiano dovrà rispettare la normativa relativa al c.d. “esterometro” o “comunicazione delle operazioni transfrontaliere” ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, in funzione della tipologia di fattura che avrà ricevuto (cartacea o elettronica).

L’operazione non è da comunicare con il modello INTRA.

Gli acquisti da operatori economici di San Marino sono  da rilevare nel c.d. “esterometro”, a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l’esposizione dell’IVA oppure da autofattura emessa dal cessionario Italiano ai sensi dell’art. 16 del DM 24 dicembre 1993.

Nel primo caso (fattura con IVA) il cessionario non dovrà compilare il campo “Natura” dell’operazione, mentre nel secondo caso (autofattura) utilizzerà la codifica “N6” relativa alle operazioni in reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

 

Vendite di merce effettuate in San Marino da parte di un operatore economico Italiano.

Tali operazioni se effettuate nei confronti di:

  • imprese sono assimilate alle esportazioni e pertanto non imponibili ai sensi dell’art.8 /9 del Dpr. 633-72;
  • soggetti privati sono da assoggettare ad IVA.

Si ricorda che qualora l’operazione sia posta in essere nei confronti di un’imprese sanmarinese, trattandosi di operazione  non imponibile, il cedente Italiano deve farsi rilasciare dal cliente di San Marino una copia della fattura recante il timbro a secco dell’Ufficio Tributario di San Marino (solo in questo caso può dimostrare al fisco Italiano l’operazione).

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con controparti stabilite nella Repubblica di San Marino sono soggette al c.d. “esterometro” o “comunicazione delle operazioni transfrontaliere” ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
La predetta comunicazione, infatti, è dovuta per tutti gli scambi di beni e/o servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato Italiano, il cui territorio neppure costituisce parte del territorio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/72.

Le cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, effettuate nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono equiparate alle cessioni all’esportazione, in regime di non imponibilità IVA per effetto dell’art. 71 del DPR 633/72.
In vigenza degli artt. 1 e 3 del DM 24 dicembre 1993, il fornitore Italiano è tenuto a emettere fattura in quattro copie, una delle quali è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino. Si ricorda che dopo l’entrata in vigore dei c.d. Decreto Crescita e Decreto Dignità per l’operatore Italiano resta fermo l’obbligo di avvalersi della fattura elettronica, ma tale procedura non evita l’emissione delle altre tre copie richieste dal DM 24 dicembre 1993.

Peraltro, il successivo art. 4 del decreto tuttora vincola il regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cedente Italiano sia in possesso della fattura restituita dal cessionario sammarinese (attestante l’avvenuta introduzione dei beni in tale Stato) e che abbia preso nota della restituzione del documento nel registro IVA delle vendite.
Per quanto l’effettività dell’“esportazione” sia attestata dalle Autorità fiscali, non si è in presenza di una bolletta doganale che consenta di fruire dell’esclusione dalla comunicazione in esame ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
In definitiva, i dati relativi a operazioni di questo tipo richiedono l’inclusione nei campi del c.d. “esterometro”, con codice “N3” (non imponibili), al pari delle altre cessioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia che non siano documentate con e-fattura o bolletta doganale.

 

Acquisti e Vendite di prestazioni di servizi effettuate in San Marino da parte di un operatore economico Italiano.

Nel caso di specie possiamo avere i seguenti casi:

  • Prestatore Italiano Committente operatore di San Marino : i servizi prestati da un soggetto Italiano rientrano nelle operazioni non rilevanti ai sensi art.7 ter DPR.633-72;
  • Prestatore Italiano Committente privato di San Marino : i servizi prestati da un soggetto Italiano rientrano nelle operazioni imponibili ordinarie;
  • Prestatore Sanmarinese Committente operatore Italiano : i servizi prestati da un fornitore di San Marino sono rilevanti in Italia e il soggetto deve emettere autofattura ai sensi art. 17 DPR.633-72.

Anche le prestazioni di servizi non sono da comunicare con il modello Intra.

A prescindere dalla natura del servizio reso e dello status di soggetto passivo o di “privato” del committente sammarinese, è comunque dovuta l’emissione della fattura (art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72). Per quanto riguarda l’esistenza dell’obbligo del c.d. “esterometro”, si rinvia a quanto già detto in precedenza.