TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI. Aggiornamento.

Dopo le fatture ora tocca agli scontrini ed alle ricevute fiscali.

La telematica irrompe nel mondo degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Si prepara, infatti, il definitivo “invio in soffitta” del vecchio scontrino o/o della vecchia ricevuta fiscale.

“L’invio in soffitta” avverrà in due fasi:

  1. prima é toccato dal 01/07 c.a. a negozi ed esercenti di maggiori dimensioni (volume d’affari superiori a 400.000 euro nel 2018)
  2. ora dal prossimo 01/01/2020 toccherà a tutti gli altri.

Neanche il tempo di metabolizzare il debutto a inizio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica nelle operazioni tra “privati” (sia B2B che verso consumatori finali),  e siamo già in presenza di un nuovo cambiamento epocale:

i corrispettivi percepiti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, ma attraverso la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri effettuata mediante loro memorizzazione elettronica e successivo invio, con contestuale rilascio al cliente di un nuovo documento denominato  documento commerciale, valido anche ai fini fiscali, solo quando:

  • su richiesta del cliente,
  • entro il momento dell’effettuazione della prestazione,
  • integrato con codice fiscale o partita Iva dell’acquirente.

Vi invitiamo a prendere visione del seguente contributo Video.

Quali operazioni da certificare

Le operazioni da certificare con documento commerciale sono tutte quelle individuate dall’articolo 22 del Dpr 633/1972:

  • per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;
  • per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per le quali ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale, AD ECCEZIONE DI QUELLE ESONERATE RIPORTATE NELL’ELENCO SOTTO RIPORTATO.

Con il Decreto del Ministero dell’Economia Finanza D.M. 10/05/2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18/05/2019,  sono state finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Va in primo luogo evidenziato che, come confermato dal citato decreto, in questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.

Nello specifico l’articolo 1 D.M. 10/05/2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996;
  2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
  4. alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2 D.M. 10/05/2019, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”). Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate dai distributori di carburante (che rientrerebbero invece nell’obbligo), in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lett. c), fino al 31/12/2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dagli obblighi di trasmissione anche per tali operazioni, qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.

Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Va evidenziato, infine, che l’articolo 3 D.M. 10/05/2019, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef l’individuazione delle date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’attuale disciplina.

Vi invitiamo a prendere visione dell’elenco delle operazioni esonerate dalla procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi e dunque  non soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996.

Prima di passare ad altro argomento é necessario evidenziare che tutti coloro che svolgono attività annoverate fra quelle esonerate, evidenziate nell’apposito elenco, devono continuare a comportarsi esattamente come fino al 30/06/2019.

Il documento rilasciato

Dove non ci sarà fattura elettronica, salvi i casi di esonero dalla sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente il così detto “documento commerciale” al posto di scontrino o ricevuta fiscale a meno che non venga richiesta espressamente fattura, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e quindi della vendita all’atto del pagamento del dovuto.

Tale documento vale a fini commerciali certificando l’acquisto effettuato e costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Il documento commerciale può avere anche una valenza fiscale:

  • deve essere sempre il cliente a richiedere tale valenza,
  • non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale),
  • indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva,
  • che verranno riportati sul documento stesso.

La valenza fiscale permetterà, al titolare, di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef ma rende anche operativo l’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, permettendo la fatturazione differita in quanto vale come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è realizzata.

Riassumendo, dal 01/01/2020 (oppure per coloro che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore ad euro 400.000 dal 01/07/2019) andrà “in soffitta” la ricevuta fiscale e sarà rimpiazzata dal “DOCUMENTO COMMERCIALE” che sostituirà anche il vecchio “SCONTRINO FISCALE”.

Si invita il lettore a prendere visione degli elaborati grafici appositamente predisposti per semplificare la comprensione del sistema TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.

  1. Le basi .
  2. L’innovazione: dalla carta al digitale.
  3. Conseguenze organizzative ed operative derivanti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.