Bonus ricerca e sviluppo e incentivi comunitari: Risoluzione

Con Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013) con gli incentivi comunitari.
In particolare, il documento di prassi riconferma che è ammesso il cumulo tra il credito d’imposta e gli incentivi comunitari per attività in ricerca e sviluppo a condizione però che questo non ecceda i costi sostenuti dall’impresa. Infatti, dopo aver calcolato il credito di imposta teoricamente spettante, al lordo dei costi comuni ai due incentivi, “il contribuente dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza de l periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione. Ciò al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare”.