Bonus Ricerca & Sviluppo. Competenza ex art.109 TUIR.

Nel caso in oggetto di interpello, il soggetto istante:

  • ha sostenuto costi dal 2012 al 2017, capitalizzandoli in uno specifico conto per poi procedere ad ammortamento solo dal 2018, ovvero dal momento in cui il brevetto è venuto a compimento, e pertanto riteneva che i costi sostenuti dovessero essere considerati, ai fini della determinazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, tutti di competenza dell’anno 2018, sia ai fini della determinazione della media triennale sia ai fini del calcolo dell’incremento dei costi rispetto a tale media.

L’Agenzia delle Entrate, con la  Risposta n. 73 del 13/03/2019,,  ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013.  L’Agenzia non condividendo la tesi dell’istante, ha chiarito che l’imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’articolo 109, TUIR; pertanto, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media.