Come effettuare il pagamento dei Mod. F24 dopo il 09/06/2017?

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017,  fornisce chiarimenti in relazione all’obbligo di utilizzo del Modello F24 telematico per i versamenti eseguiti da soggetti titolari di partita IVA, contenenti crediti tributari in compensazione.

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO

A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 telematico), qualora il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi sia effettuato utilizzando in compensazione, tramite F24, i crediti relativi a:
– imposta sul valore aggiunto (IVA);
– imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, Addizionali comunale e regionale, IRES);
– ritenute alla fonte;
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In tal caso, dunque, non è più possibile effettuare il pagamento utilizzando, ad esempio, i servizi di home-banking.
Peraltro, l’obbligo del Modello “F24 telematico” è già previsto in caso di utilizzo in compensazione di alcuni specifici crediti d’imposta, secondo le prescrizioni delle relative norme istitutive, allo scopo di consentire il monitoraggio dell’ammontare utilizzato in relazione a quello riconosciuto (ad esempio, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Qualora il versamento sia effettuato senza utilizzare il Modello F24 telematico, lo stesso si considera omesso.

CHIARIMENTI DEL FISCO E DEROGHE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che la compensazione di crediti tributari tramite modello F24, non sempre rende obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cd. “F24 telematico”). Tale obbligo, infatti, sussiste soltanto nelle ipotesi in cui si realizza una compensazione cd. “orizzontale o esterna”, cioè tra debiti e crediti di diversa natura.  Di conseguenza, qualora, il versamento riguardi debiti tributari compensati con crediti della stessa natura è possibile utilizzare, indistintamente, il modello F24 telematico ovvero le modalità ordinarie (ad esempio, i servizi di home banking).
Occorre sottolineare, inoltre, che l’obbligo generalizzato di utilizzo del modello F24 telematico non interessa i soggetti non titolari di partita IVA.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che per tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) sussiste l’obbligo di eseguire i versamenti esclusivamente:
– mediante il modello F24 telematico, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– mediante il modello F24 telematico ed servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Allo scopo di semplificare le attività di compensazione dei crediti tributari, utilizzando le modalità di versamento corrette, l’Agenzia delle Entrate ha individuato in appositi elenchi:
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, per i quali l’utilizzo in compensazione deve essere sempre effettuato attraverso il modello F24 telematico, da tutti i contribuenti;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, del modello F24 telematico;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributi, il cui utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, può essere effettuato anche con le ordinarie modalità (ad esempio, home banking) se interessa il pagamento di debiti della stessa natura, risolvendosi in sostanza in una compensazione “interna” (ad esempio, credito IVA annuale in compensazione del debito per IVA periodica).

Restano escluse dall’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, in ogni caso, le compensazione effettuate con i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di “bonus Renzi”.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il testo integrale della Risoluzione N.68 del 09/06/2017 .