Congedo parentale su base oraria: le istruzioni INPS

La circolare INPS n. 230 del 29 dicembre 2016 , fonrinsce istruzioni in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato (D.Lgs. 151/2001 art.32, commi 1-bis e 1-ter, ) e sulle modalità transitorie di compilazione del relativo flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici.
L’istituto ricorda che il congedo parentale su base oraria può essere fruito :

  • nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
  • oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità ,

Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In particolare nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo , la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Nel caso di assenza di contrattazione collettiva la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ( attenzione: non “fino alla metà” dell’orario medio giornaliero).
Per quanto concerne il calcolo dell’indennità, si evidenzia che ad oggi la base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.