Glossario

Decreto Legge (sigla DL). Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta decadenza) se mancano di contenere la “clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge”, se il giorno stesso della pubblicazione – o entro i cinque giorni seguenti – non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Decreto Legislativo (sigla D.Lgs). atto normativo avente valore di legge adottato dall’organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell’organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).Essendo un atto con il quale l’Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della cosiddetta separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell’iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo.

DPCM: Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono atti amministrativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Formalmente sono atti di secondo di grado, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge.

Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, conferma (dal latino cum-firmare) che quanto rappresentato in un verbale si è effettivamente svolto come descritto. Più semplicemente, conferma di aver presenziato al compimento o all’espressione di una volontà, tipicamente nei contratti, o in altri istituti giuridici: si pensi al matrimonio (più rapporto giuridico patrimoniale di contratto). I testimoni firmano, ma non sottoscrivono, perché presenziano ad un atto, il matrimonio, la cui sottoscrizione è posta in capo alle parti, i nubendi: sono loro che sottoscrivono. Se i testimoni sottoscrivessero, si sposerebbero.

Legge (sigla L.): (giuridica) è una norma emanata da un soggetto validamente legittimato a farlo. In un sistema democratico detto soggetto é il Parlamento.

Sigla: si appone su un atto imperfetto, cioè ancora non formato sotto il profilo della provenienza: sottoscritto o – nel caso delle deliberazioni – votato. Di norma, è compito del responsabile del procedimento amministrativo, con le competenze previste dall’art. 6 della legge 241/1990, per attestare la regolarità amministrativa dell’atto insinuato all’organo competente per l’adozione. Qui l’ordinamento è a volte impreciso. Infatti, si riscontra un “visto di regolarità contabile” in luogo della più corretta “sigla come attestazione di regolarità contabile”.

Sottoscrizione: è propria dell’autore. Chi scrive “sotto” è colui che fa l’azione descritta, assumendosi la paternità e la responsabilità giuridico-intellettuale di quanto scritto “sopra”. Per questo motivo, nella modulistica e nei formulari, ogni istanza inizia con “Il sottoscritto”, anche se poi a fine modulo non è riportata la “sottoscrizione”, bensì la “firma”. Si consiglia di evitare questo errore.

Visto: si appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di norma per presa d’atto, per controllo, per avallo o, a volte, per autorizzazione. Ad esempio, il “Si liquidi” sulle fatture passive, l’autorizzazione sulla domanda di ferie (ma come presa d’atto nel caso di assenze riconosciute dalla legge) o, ancora, per i passaggi doganali.