IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE. Modalità di versamento dal 2019.

Come noto, la  FATTURAZIONE ELETTRONICA, ha comportato, per tutti i soggetti che emettono fatture “senza” IVA di importo superiore ad euro 77,47, l’innovazione in materia di assolvimento del’imposta di bollo di € 2.

In particolare è ora disposto che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle “fatture elettroniche” emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. Per il 2019 le scadenze saranno

  • I° trimestre 2019 entro il 23/04/2019 (poiché il 20 é sabato ed il 22 é festività)
  • II° trimestre 2019 entro il 22/07/2019 (poiché il 20 é sabato)
  • III° trimestre 2019 entro il 21/10/2019 (poiché il 20 é domenica)
  • IV° trimestre 2019 entro il 20/01/2020

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’ammontare dovuto sarà quantificato e  comunicato con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante Modello F24 che lo Studio predisporrà all’uopo.

Per approfondimenti si rinvia all’articolo FATTURA ELETTRONICA. Imposta di bollo. .