IMU 2021. Possibili ipotesi di esenzione “Acconto 2021”.

Il 16/06/2021 è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto IMU relativo al 2021.

La Legge di Bilancio 2021 e la Legge di conversione del Decreto Sostegni, di recentissima emanazione, hanno previsto specifiche casistiche di esenzione di versamento della prima rata IMU in scadenza il 16/06/2021.

Esenzione in base al dettame dei commi 599 e 600, Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività d’impresa di cui sono anche, direttamente, gestori

Sono interessati dall’esclusione del versamento IMU di giugno 2021, i seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni,
  • case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nel rispetto della nuova normativa relativa alle “case vacanza” entrata in vigore  dal 01/01/2021;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili posseduti da soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto.

Esenzione in base al dettame dell’art. 1, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività d’impresa di cui sono anche, direttamente, gestori

I “soggetti” titolari  degl’immobili  devono rispettare le seguenti condizioni:

  • essere i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • oppure essere imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993;
  • abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
  • abbiano subito un calo del fatturato e corrispettivi, per cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In ogni caso si ricorda che i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, non devono rispettare il presente requisito.