Legittimo il licenziamento del dipendente che viola gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede

Costituisce irreparabile violazione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro la condotta del lavoratore che, al momento di presentare le proprie giustificazioni in risposta al procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro, non indirizza la risposta solamente a quest’ultimo, ma la destina anche a soggetti terzi. Pertanto, il licenziamento operato dall’ente nei confronti del lavoratore è giustificato proprio per il venir meno del vincolo fiduciario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1752 del 24 gennaio 2017, chiamata a risolvere la diatriba sorta tra un ente pubblico e un suo (ex) dipendente. Il lavoratore denuncia al prefetto presunte irregolarità da parte dell’amministrazione nella gestione delle pratiche edilizie e l’ente, venuto a sapere della cosa, avvia un procedimento disciplinare al quale il lavoratore risponde inviando le proprie giustificazioni non solo all’ente, ma interessando anche lo stesso prefetto, la procura della Repubblica e altri soggetti terzi. I giudici della Suprema Corte in tale comportamento hanno ravvisato la volontà del lavoratore di continuare a screditare l’ente datore di lavoro, aspetto che legittima l’atto espulsivo.