Mutui: esenzione da imposta di registro e di bollo anche per i beneficiari finali

Con Risoluzione 25 luglio 2016, n. 61, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche, sulla base della Convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.a..
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il regime di esenzione (art. 5, comma 7-bis, D.L. n. 269/2003) dalle imposte di registro e di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, si applica:

  • con riferimento al rapporto di finanziamento intercorrente tra Cassa depositi e prestiti (Cdp) e banche,
  • ai conseguenti contratti di mutuo stipulati tra banche e beneficiari finali sulla base della Convenzione del 20 novembre 2013; questo in conseguenza del fatto che c’è una stretta correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra Cdp e banca, e il contratto di mutuo stipulato tra banche e beneficiari finali.