Regime IVA per le prestazioni sanitarie nelle farmacie

Con Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile e agli obblighi di certificazione relativi alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’esenzione IVA, prevista al comma 1, n. 18, art. 10, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie in esame devono essere valutate in base:

  • alla natura delle prestazioni fornite, le quali devono rientrare nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione;
  • ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all’esercizio della professione.

Di conseguenza, la mancanza di uno dei due presupposti comporta l’inapplicabilità dell’esenzione IVA.
L’Agenzia ha pertanto disposto che, in base ai requisiti sopra elencati, l’esenzione IVA si applica:

alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, qualora siano richieste dal medico o pediatra;

  • alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, qualora siano prescritti da medici o pediatri ed erogati anche tramite l’ausilio di personale infermieristico;

mentre non si applica:

  • alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo se eseguite dal paziente tramite apparecchiature in farmacia senza l’ausilio di personale infermieristico;
  • al servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.

L’Agenzia, inoltre, con riguardo alla certificazione di tali attività, ha disposto che essa avviene, da parte delle farmacie, mediante scontrino fiscale “parlante” contenente:

  • la natura,
  • la qualità,
  • la quantità

dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.