Regione Lombardia. Ordinanza “CoronaVirus”

Il contagio da CORONAVIRUS ha portato la Regione Lombardia, ad emanare una “Ordinanza Regionale” a firma congiunta con il Ministro della Sanità, che avrà efficacia e validita’ immediata (dalle ore 20:00 di domenica 23/02/2020 e fino alle 24:00 di domenica 01/03/2020. La Regione Lombardia ha creato 2 diverse Zone denominate: Rossa (Comuni maggiormente vicini al punto di scoperta del primo contagiato) e Gialla (altri Comuni della regione):

Zona Rossa: Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano Comuni della Provincia di LODI

Zona Gialla: Tutti i restanti Comuni della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia ha creato due diverse linee di disposizioni diverse per Zona geografica. L’ordinanza, per i Comuni della Zona Gialla (zona di riferiemnto della clientela dello Studio) impone le seguenti indicazioni:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5) la  previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:

  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali (per ora non si fa riferimento ai ristoranti, ma a rigor di logica i gestori di ristoranti, unilateralmente potrebbero/dovrebbero, seguire le medesime indicazioni);
  • per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  • per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per ulteriori approfondimenti si inviata a prendere visione dell’ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana, di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo.