Responsabilità del coordinatore della sicurezza.

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l’assenza di responsabilità penale nei confronti del coordinatore per la sicurezza per le lesioni gravissime subite dall’operaio, a causa di un incidente verificatosi per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, poiché è compito del datore vigilare sulle operazioni.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20068 del 13 maggio 2016, ha chiarito che al coordinatore compete soltanto la verifica dell’idoneità del Pos (piano operativo sicurezza) e l’adeguamento del Psc (piano sicurezza e coordinamento).