RITENUTA D’ACCONTO RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI ANCORA IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Sin dal 1983, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef/Ires viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).
Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983
Secondo quanto previsto dal DM 16/04/1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta
ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

  • per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc. entro 15 giorni dalla stipula
  • in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall’evento
  • per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.
A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria
    dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7
dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che
avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.
In particolare tale decreto:

  • introduce l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
  • assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In attesa del decreto attuativo (ad oggi non ancora emanato)
A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini
    dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce;
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si
    verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall’Agenzia, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.
Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

  1. coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015 o il 31 dicembre 2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca, fatta eccezione per le prestazioni di tipo occasionali;
  2. coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio
    mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel
    2018, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2017 secondo le modalità sopra descritte;
  3. lo scrivente consiglia in ogni caso, qualora si sia in presenza di operazioni occasionali, saltuarie e/o non continuative, di optare per una delle seguenti due possibilità: a) effettuare la comunciazione entro il 31/12/2017; b) effettuare la comunciazione entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione.

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973
non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento alle seguenti tipologie di provvigioni esplicitamente elencate: a) provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, b) provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, c) provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, d) provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, e) provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, f) provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, g) provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, h) provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, i) provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, l) provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.