MODELLO REDDITI 2021. Termini, scadenze, compensazione e rateazioni.

Anche se da più parti (professionisti economici, associazioni, ecc.) è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2021 e dal modello Irap 2021, ad oggi non si é stato ancora reso noto alcun rinvio di dette scadenze.

In forza di quanto sopra esposto di seguito vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2020 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2021.

Qualora nel immediato futuro vengano approvati provvedimenti atti a prorogare detti termini ordinaria sarete prontamente informati. 

Termini Ordinari.

Il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 in scadenza al 30/06/2021 ovvero al 30 luglio 2021 (*) possono essere rateizzati in un numero massimo di rate che varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2021 è in scadenza al 30/11/2021 e non può essere rateizzato.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo

4001

2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap – saldo

3800

Irap – acconto prima rata

3812

Irap – acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario

1668

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni

3805

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

  1. i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2021 e del modello Irap 2021 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 01/01/2021 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;

  2. vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline e  non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito), per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);

  3. è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali nel 2021.

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31/12/2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30/06/2021;

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31/12/2020 (come consentito dalla L. 21/2021), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Facendo un esempio pratico, se l’approvazione del bilancio di una S.r.l. avviene nel mese di giugno ma comunque entro il 29/06/2021, il termine per il pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione, coincide con il 20/08/2021, cadendo il 31/07/2021 di sabato ed essendo, dunque pagabile il modello F24 entro il 02/08/2021 posto che il dettame dell’articolo 3-quater del Dl 16/2012 indica che qualsivoglia scadenza di pagamento fiscale sia compresa fra il 01/08 ed il 19/08 di ogni anno, viene “tout curt” rinviata al 20/08);

  • se il bilancio dell’esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31/12/2021 (si pensi ad una approvazione in seconda convocazione), il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 20/08/2021.

Riassunto delle scadenze e rateazioni.

PERSONE FISICHE
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
RATA
VERSAMENTO(*)
1 30/06/2021 1 30/07/2021
2 20/08/2021 2 20/08/2021
3 31/08/2021 3 31/08/2021
4 30/09/2021 4 30/09/2021
5 02/10/2021 5 02/10/2021
6 30/11/2021 6 30/11/2021
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PERSONE FISICHE E SOCIETA’ DI PERSONE
TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
RATA
VERSAMENTO(*)
1 30/06/2021 1 30/07/2021
2 16/07/2021 2 20/08/2021
3 20/08/2021 3 16/09/2021
4 16/09/2021 4 18/10/2021
5 18/10/2021 5 16/11/2021
6 16/11/2021
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SOCIETA’ DI CAPITALI CHE APPROVA IL BILANCIO TRA IL 01/06 ED IL 29/06
RATA
VERSAMENTO
RATA
VERSAMENTO(*)
1 20/08/2021 1 31/08/2021
2 16/09/2021 2 16/09/2021
3 18/10/2021 3 18/10/2021
4 16/11/2021 4 16/11/2021

 

 

(*)  con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.