Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari
Quali detrazioni puoi cedere
Se, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, sostieni spese per interventi:
- di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
- di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
- di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
- di installazione di impianti fotovoltaici;
- di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- che danno diritto al Superbonus del 110%. In questo caso puoi cedere le spese sostenute a partire dal primo luglio 2020 e fino al 2022, cioè nel aggperiodo di validità di questa agevolazione.
Puoi cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.
Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Pertanto, se fai un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, pagherai solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non pagherai nulla ma non recupererai i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi.
Il fornitore predisporrà una fattura al proprio cliente contenente tutte le caratteristiche ordinarie di una fattura per ristrutturazione edilizia oppure per recupero energetico o ancora per agevolazione 110%. Ultimata la fattura riporterà all’interno un riferimento in relazione unicamente al pagamento della stessa ove il fornitore si rendere disponibile ad accettare di inserire “lo sconto in fattura” a fronte dell’ultimazione della pratica di cessione del credito d’imposta, che sarà analizzata di seguito. Detta fattura riporterà una diciture a pie pagina che dovrà doverosamente tener conto del tipo di agevolazione di cui il cliente dichiara di aver diritto. Di seguito riportiamo un elenco dettagliato:
- Superbonus 110% – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.121 c.1 della legge 77 del 2020 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Bonus casa Ristrutturazione- Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.16-bis co.1 lett. a) e b) del TUIR e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Bonus casa Recupero energetico- Sconto in fattura applicato ai sensi della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Ecobonus – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.14 del decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Sismabonus – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 16 commi da 1-bis a 1-septisdel decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Case antisismiche – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Bonus facciata – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 1, comma 219 e 220, della legge n. 160/2019 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Fotovoltaico – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Colonnine di ricarica – Sconto in fattura applicato ai sensi dell’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.
In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, cedi l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro cedi un credito di 11.000 euro.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 puoi scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.
Come cedere la detrazione
La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore.
Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando le tue credenziali o Spid. Una volta entrato nella tua scrivania, dal menu sulla sinistra devi selezionare “servizi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare seleziona “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al MODELLO CESSIONE CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE e le relative istruzioni di compilazione. Ricorda che la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Solo per quelle sostenute nel 2020 il termine ultimo è stato spostato al 15 aprile.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.
Solo per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso, inoltre ricorda che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.
Controlli
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.
Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.
Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.