ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE O VENDITA ALIMENTI. Requisiti Professionali.

(aggiornamento del 17/02/2025)

COSA SI INTENDE PER  REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE OPPURE LA VENDITA DI ALIMENTI?

I requisiti professionali di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.l.gs n. 59/2010​​ e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti professionali sono necessari solo per l’esercizio di attività del settore alimentare finalizzati all’alimentazione umana (escludendo quindi la vendita di mangimi per animali) e per la sola vendita al dettaglio (escludendo quindi il commercio all’ingrosso).

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. I corsi devono essere svolti solo presso gli Enti formativi che risultino accreditati dalla Regione Lombardia e quindi iscritti nell’apposito Albo “Sezione B” presente sul sito della Regione Lombardia. E’ ancora valida l’iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche  appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11/06/1971 n. 426) per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Esiste anche la possibilità de seguire i Corsi FAD (corsi di formazione a distanza). I corsi FAD devono avere una durata minima di 90 ore e, successivamente, devono  essere integrati con  un corso  di 50 ore  per quanto concerne  salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
  2. aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso  tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli  alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il  terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la  previdenza sociale. Per quanto riguarda la qualità di dipendente qualificato, si ritengono inquadramenti contrattuali idonei al riconoscimento di tale requisito quelli corrispondenti ai quattro livelli retributivi più elevati del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Qualora  il soggetto da preporre all’attività  abbia adottato un orario di lavoro part-time, si specifica che, nel caso in cui il monte ore lavorato risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l’assimilazione al tempo pieno. Diversamente, per i rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque possibile per prestazioni part-time che siano state per l’intero quinquennio di durata inferiore al 40%), senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo   professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla   preparazione o alla somministrazione di alimenti. Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero  dello sviluppo economico. Nei corsi di studio degli istituti commerciali (diploma di Ragioniere Perito commerciale), prima della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 1996/1997, era presente la materia “merceologia” che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari; pertanto tali diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi era ricompresa la materia “merceologia” sono considerati validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale. E’ considerata valida per il riconoscimento della qualifica professionale  la Laurea di Primo livello in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (SNT/4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione – D.M. 509/1999).

CHI DEVE POSSEDERE I REQUISITI PROFESSIONALI?

Deve possedere i “requisiti professionali”:

  1. il legale rappresentante per le società, associazioni e gli organismi collettivi;
  2. il titolare per impresa individuale;
  3. oppure la persona “preposta” all’attività commerciale sia per le società, associazioni e gli organismi collettivi che per impresa individuale.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. La persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale.

NOTA:

Tenuto conto che la normativa non é certamente chiarissima e che esistono moltissime cericolari ministeriali che hanno “di volta in volta” dato rispsote a singoli quesiti, di seguito Vi riporto una tabella riassuntiva che può essre d’aiuto.

Tabella Circolari Minsiteriali in materia di requisiti profesisonali

 


(versine del 17/06/2017)

COSA SI INTENDE PER  REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE OPPURE LA VENDITA DI ALIMENTI?

I requisiti professionali di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.l.gs n. 59/2010​​ e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti professionali sono necessari solo per l’esercizio di attività del settore alimentare finalizzati all’alimentazione umana (escludendo quindi la vendita di mangimi per animali) e per la sola vendita al dettaglio (escludendo quindi il commercio all’ingrosso).

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. I corsi devono essere svolti solo presso gli Enti formativi che risultino accreditati dalla Regione Lombardia e quindi iscritti nell’apposito Albo “Sezione B” presente sul sito della Regione Lombardia. E’ ancora valida l’iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche  appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11/06/1971 n. 426) per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Esiste anche la possibilità de seguire i Corsi FAD (corsi di formazione a distanza). I corsi FAD devono avere una durata minima di 90 ore e, successivamente, devono  essere integrati con  un corso  di 50 ore  per quanto concerne  salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
  2. aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso  tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli  alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il  terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la  previdenza sociale. Per quanto riguarda la qualità di dipendente qualificato, si ritengono inquadramenti contrattuali idonei al riconoscimento di tale requisito quelli corrispondenti ai quattro livelli retributivi più elevati del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Qualora  il soggetto da preporre all’attività  abbia adottato un orario di lavoro part-time, si specifica che, nel caso in cui il monte ore lavorato risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l’assimilazione al tempo pieno. Diversamente, per i rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque possibile per prestazioni part-time che siano state per l’intero quinquennio di durata inferiore al 40%), senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo   professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla   preparazione o alla somministrazione di alimenti. Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero  dello sviluppo economico. Nei corsi di studio degli istituti commerciali (diploma di Ragioniere Perito commerciale), prima della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 1996/1997, era presente la materia “merceologia” che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari; pertanto tali diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi era ricompresa la materia “merceologia” sono considerati validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale. E’ considerata valida per il riconoscimento della qualifica professionale  la Laurea di Primo livello in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (SNT/4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione – D.M. 509/1999).

CHI DEVE POSSEDERE I REQUISITI PROFESSIONALI?

Deve possedere i “requisiti professionali”:

  1. il legale rappresentante per le società, associazioni e gli organismi collettivi;
  2. il titolare per impresa individuale;
  3. oppure la persona “preposta” all’attività commerciale sia per le società, associazioni e gli organismi collettivi che per impresa individuale.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. La persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale.