Il “Bail-in” è uno degli strumenti di risoluzione che ha a disposizione Banca d’Italia quando si conclama una crisi bancaria.
Il “Bail-in” si applica seguendo una gerarchia d’interventi, la cui logica prevede che
- chi investe in strumenti finanziari più rischiosi
- sostenga prima degli altri le eventuali perdite
Dal 01/01/2016 é entra in vigore anche in Italia, la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regolamenta le crisi bancarie a livello comunitario.
Detta normativa disciplina anche il cosiddetto “bail in”, cioé il così detto “salvataggio interno” che potrebbe toccare anche i depositi dei risparmiatori.
BAIL IN: COS’E’ E COME FUNZIONA
Il bail in è uno degli strumenti, di risoluzione delle conclamate crisi bancariache, che ha a disposizione Banca d’Italia.
Con detto termine si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).
La procedura si applica seguendo una gerarchia la cui logica, come sopra accennato, prevede che il soggetto, chi investe in strumenti finanziari con un rischio più elevato, sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione dei prorpi risparmi in azioni.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
La gerarchia sopra richiamata é la seguete, in ordine di coinvolgimento:
- AZIONI E STRUMENTI DI CAPITALE
- TITOLI SUBORDINATI
- OBBLIGAZIONI ED ALTRE PASSIVITA’ ASSIMILABILI
- DEPOSITI IN C/C > 100.00 EURO DI PERSONE FISICHE O PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
Nel bail in la risoluzione di una crisi bancaria viene posta a carico di azionisti, creditori e correntisti della banca in crisi.
In caso di crisi, si passa ad annullare la posizione 1) per cui se un soggetto deteneva il 10 % della banca si trova a non detenere più nulla poiché il capitale sociale della banca sarà annullato. Qualora l’abbatimento di questa posta del passivo della bilancio della Banca non sia sufficiente a coprire la perdita si passa alla posta di livello 2. Dunque si passa ad annulalre la posizione 2. Questo equivale ad annullare il valore dell’investimento dei risparmiatori che hanno acquistato titoli subordinata della banca in crisi.
Qualora l’abbatimento delle poste di livello 2. del passivo della bilancio della Banca non sia sufficiente a coprire la perdita residua si passerà alla posta di livello 3. Questo equivale ad annullare il valore dell’investimento dei risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni o altre forme di passività assimilabili alle obbligazioni emesse dalla banca in crisi.
Qualora l’abbatimento delle poste di livello 3. del passivo della bilancio della Banca non sia sufficiente a coprire la perdita residua, si passerà alla posta di livello 4. Questo equivale ad annullare il valore dei saldi di c/c superiori a euro 100.00 dei risparmiatori che hanno creduto nella banca in crisi.
La nuova normativa “innovatova” contenuta nella direttiva BRRD, sposta il “sostentamento del costo per la gestione della crisi” sui soggetti interni alle banche a differenza di quanto, accadeva in passato, quando era a carico del “Sistema”.
Allora si parlava di “bail out” cioé il salvataggio era a carico del sistema, e quindi da tutti i contribuenti. In altre parole si configuravano degli aiuti di stato.
Si è deciso proprio di passare da un “sistema esterno” ad un “sistema interno” per evitare i fenomeni di cosiddetto “azzardo morale”. Ossia situazioni in cui gli amministratori delle banche possano prendersi dei rischi inutili, “tanto poi alla fine paga lo stato”.
In verità a parere di chi scrive il così detto “azzardo morale” non é stato minimamente evitato, poiché semplicemente si é cambiato il soggetto che sostiene il danno e non il sistema di controllo oppure quello sanzionatorio alle “persone che sbaglaino” che non possono essere i risparmiatori.