BONUS FACCIATE 2022. Detrazione d’imposta. Come funziona?

Il Bonus Facciate è un’agevolazione, introdotta nel 2020, da attivo anche nel 2022, ma con una riduzione della detrazione d’imposta e alcuni cambiamenti.

Fino allo scorso anno la detrazione d’imposta in vigore era pari 90% sulle spese per lavori edili sulla facciata esterna degli immobili, ma dal 2022 la detrazione d’imposta scende al 60%. 

Inoltre si evidenzia, che colui che sceglierà la cessione del credito oppure lo sconto in fattura nel 2022 dovrà presentare  l’asseverazione tecnica ed il visto di conformità.

Di seguito cercheremo di riassumere il funzionamento del Bonus Facciate 2022. inoltra prima d’iniziare portiamo alla Vostra attenzione che le fonti normative, su cui si fonda il Bonus Facciate 2022 sono:

  • la Legge di Bilancio 2022,
  • il Decreto Sostegni Ter,
  • il Decreto Superbonus,
  • il Decreto Milleproroghe,
  • il Decreto Bollette,
  • il Decreto Aiuti,
  • il Decreto Energia.

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO PER BONUS FACCIATE

La Legge di Bilancio 2022  ha previsto alcuni cambiamenti in materia di “bonus edilizi” rispetto agli anni precedenti. Le modifiche principale sono:

  1. la proroga del Bonus Facciate anche per l’anno 2022,
  2. la diminuzione percentuale inferiore di sconto passata da 90% a 60%.
  3. la scadenza fissata al 31/12/2022.

Con la Manovra 2022, il Parlamento ha anche introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di predisporre:

Tali obblighi, per il “bonus facciate” hanno efficacia, anche per importi inferiori ai 10.000 euro. La validità di detto obbligo, a differenza di altri bonus edilizi, é stata definitivamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate nel proprio sito.

COS’È IL BONUS FACCIATE 2022?

Il Bonus Facciate 2022 è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta del 60% per interventi di restauro o rinnovo della facciata esterna degli edifici esistenti. In sostanza permette di recuperare il 60% delle spese sui costi sostenuti per eseguire lavori edili sulle facciate esterne degli immobili.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, questo significa che l’importo si recupera in 10 anni.

Il contribuente potrà anche recuperarli immediatamente, facendo ricorso:

Le spese devono essere documentate e pagate tramite bonifici bancari o postali. L’agevolazione non prevede limiti di spesa, né limiti di importi massimi per la detrazione ottenibile.

A CHI SPETTA?

Il bonus facciate 2022 è accessibile a tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile interessato dai lavori, siano essi residenti o meno in Italia. Sono inclusi soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, quindi possono accedervi sia imprese che privati cittadini.

INTERVENTI AMMESSI, LIMITI ED ESCLUSIONI

L’agevolazione si può ottenere per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Al fine di verificare l’inclusione o meno del proprio edifici all’interno di dette zone Vi invitiamo  a contattare il proprio tecnico di fiducia.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Vi rientrano, inoltre, lavori di tinteggiatura esterna o pulitura.

Sono invece esclusi eventuali lavori su facciate interne che non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per conoscere tutte le novità tecniche aggiornate, vi consigliamo di leggere la Circolare Agenzia delle Entrate n. 23 del 23/06/2022.

COME USUFRUIRE DEL BONUS FACCIATE?

Il bonus facciate si può fruire in tre modalità:

  1. tramite detrazione della dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali;
  2. con lo sconto in fattura da parte dell’azienda che fa i lavori;
  3. con la cessione del credito a banche o altri istituti finanziari.

1) DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Chi sceglie la modalità ordinaria per usufruire del bonus facciate, ogni anno, per dieci anni, quando compila la dichiarazione dei redditi deve inserire la quota di detrazione spettante per il bonus facciate. In sostanza viene utilizzato come credito d’imposta per ridurre le imposte dovute. Si evidenzia che per importi di d’interventi di valore inferiore al euro 10.000, in presenza di contribuente con età inferiore a 70 anni e con imposta capiente, tenuto conto dei costi relativi alle procedure necessarie alla messa in pratica, delle successive due metodologie d’utilizzo, lo scrivente consiglia, l’utilizzo di questa metodologia d’utilizzo al fine evitare la perdita di una consistente quota dell’agevolazione, erosa dai costi d’implementazione delle rimanenti procedure.

2) SCONTO IN FATTURA

Chi sceglie la modalità Bonus facciate sconto in fattura chiede al fornitore di applicare immediatamente uno sconto sull’importo dovuto.

In sostanza l’azienda che esegue i lavori sull’immobile inserisce uno sconto in fattura e in questo modo l’importo dell’agevolazione si recupera immediatamente semplicemente pagando in modo ridotto la prestazione ricevuta.

Lo sconto può avere un importo uguale o inferiore rispetto alla detrazione d’imposta che spetterebbe per l’esecuzione degli stessi interventi. Il fornitore poi a sua volta recupera l’importo anticipato come credito d’imposta. L’azienda ha anche la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

3) CESSIONE DEL CREDITO

Coloro che scelgono la modalità Bonus Facciate cessione del credito cedono ad altri soggetti (Banche/Posata/ecc) il credito d’imposta maturato per l’esecuzione dei lavori e in questo modo ottengono immediatamente l’importo in quanto viene anticipato da questi soggetti terzi. Il bonus può essere ceduto a banche, istituti finanziari, fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi edili ed anche ad altri soggetti tra cui professionisti, enti e società.

OBBLIGO VISTO CONFORMITA’ E ASSERVAZIONE TECNICA

Nell’ambito delle modalità di fruizione con sconto in fattura e cessione del credito il Decreto Antifrodi prima e la Legge di Bilancio 2022 dopo, hanno introdotto l’obbligo di predisporre:

  • l’asseverazione tecnica di congruità delle spese,
  • il visto di conformità,

per cifre superiori ai 10.000 euro.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle FAQ pubblicate nel proprio sito, che l’asseverazione tecnica ed il visto di conformità, sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori riguardanti il bonus facciate.

Dal 01/05/2022 in relazione allo  SCONTO IN  FATTURA e CESSIONE DEL CREDITO cambiano alcune  norme e regole di comportamento:

  • il Decreto Sostegni Ter ha stabilito che dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;

  • il Decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;

  • il Decreto Superbonus 2022 ha stabilito che al credito sia attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;

  • il Decreto Superbonus, ha cambiato i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.

LA COMUNICAZIONE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

La scadenza per la comunicazione su sconto e cessione del credito era stata prima fissata al 29 aprile 2022 e poi prorogata al 15 ottobre 2022. Questa proroga, vale solo per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura da parte di soggetti passivi IRES e partite IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito poi, con uno schema, come funzionano sconti e cessioni con le novità introdotte con i vari provvedimenti normativi citati e relativamente all’avvenuta comunicazione.

Nello specifico, per le prime cessioni o sconti funziona in questo modo:

  • per quelli comunicati entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte solo a soggetti “qualificati”. Ad esempio, banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;

  • relativamente a quelle comunicate dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”;

  • per gli sconti comunicati dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece:

  • relativamente a quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti una volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”;

  • per quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022 e con cessione a chiunque comunicata dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”.