BONUS PUBBLICITÀ. Novità 2021

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Da oltre 4 anni il il Legislatore Italiano, con l’art. 57- bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno strumento agevolativo denominato  “Bonus pubblicità” per incentivare l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale.

La  disciplina del “Bonus pubblicità”, nell’arco degli ultimi anni e soprattutto a causa (oppure in forza) della pandemia da COVID19, é stato oggetto di profonde modifiche.

Con l’art. 1, comma 608 della Legge n. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021) é stata raggiunta l’attuale normativa che di seguito analizzeremo.

 

CHI PUO’ USUFRUIRNE? 

Il “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • imprese / enti non commerciali;
  • lavoratori autonomi;

a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale.

 

QUALI SONO GLI INVESTIEMNTI AGEVOLABILI?

L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di:

  • spazi pubblicitari
  • inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”.

ATTENZIONE: Dalle istruzioni per la compilazione dell’apposita comunicazione, è possibile desumere che per il 2021 e il 2022 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali applicando le “vecchie” regole. La precisazione é doverosa poiché, all’inizio del 2021, in forza di una lettura “rigida” della Legge di Stabilità 2021, si affermava che detti tipo d’investimenti erano esclusi da detta agevolazione. Si veda  BONUS PUBBLICITÀ. Biennio 2021-2022.

Si rammenta che, al fine dell’agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale o al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato,  sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.

Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la sussistenza di un investimento incrementale pari almeno all’1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell’investimento rispetto all’anno precedente.

Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l’investimento incrementale è pari a € 5.000.

ATTENZIONE: Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. 

Merita evidenziare che l’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

 

QUANTO SARA’ IL BONUS PER IL 2021?

Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:

  • nella misura del 50% dell’investimento effettuato sulla “Stampa”;
  • nella misura del 75% dell’investimento incrementale dell’investimento sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.

 

COME SI ACCEDE AL BONUS?

Per poter accedere all’agevolazione il soggetto deve:

  • presentare una richiesta al fine di prenotare il “bonus pubblicità”;
  • inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

  • entro il  31/03/2021 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (si evidenzia che la provvista della predetta agevolazione non é elevata in quanto ad oggi si attesta in 50.000.000 di Euro per il 2021 e 50.000.000 di Euro per il 2022).
  • dall’01/01/2022 al 31/01/2022  la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata. In pratica viene confermato o rettificato quanto comunicato in precedenza.

Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, in via telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

 

SONO RICHEISTE ATTESTAZIONI?

Come sopra accennato l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.

L’attestazione del professionista non va inviata telematicamente, ma va conservata dal richiedente ed esibita all’Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

 

COME SI UTILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello  F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo “6900”, (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).

Il credito d’imposta spettante va indicato nel modello REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità”, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del “settore” sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).