BUONI ACQUISTO – BUONI REGALO – VOUCHER. Trattamento IVA. Novità dal 01/01/2019.

Negli ultimi anni si é diffuso, sempre più, l’uso di buoni acquisto, buoni regalo o voucher che vengono acquistati dalle aziende oppure dai privati, presso società specializzate oppure presso i commercianti interessati e successivamente consegnati gratuitamente ai propri dipendenti o ai clienti, fornitori oppure direttamente ai famigliari ed amici, per finalità promozionali oppure per semplice liberalità.

Tali buoni sono spendibili presso una serie di esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto oppure presso i singoli commercianti emittenti.

L’operazione si articola in 4 rapporti diversi:

  • rapporto tra la società emittente e gli esercizi commerciali convenzionati presso i quali il buono acquisto può essere speso (rapporto che può anche non esistere);
  • rapporto tra la società emittente e l’azienda cliente che acquista i buoni;
  • rapporto tra l’azienda cliente e i soggetti ai quali i buoni sono distribuiti gratuitamente (dipendenti, clienti, fornitori dell’azienda) e che successivamente li utilizzeranno per i loro acquisti;
  • rapporto tra gli utilizzatori e gli esercizi commerciali convenzionati con l’utilizzo del buono per l’acquisto dei beni desiderati.

Vediamo qual è il trattamento ai fini IVA dell’operazione in questione.

A tale proposito va detto che la Direttiva 2016/1065/UE ha apportato modifiche alla materia. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 31/12/2018. Pertanto andremo a distinguere il trattamento IVA da applicarsi fino al 31/12/2018 e quello da applicarsi a patire dal 01/01/2019.

Pe rovi motivi d’interesse e praticità, nel presente articolo, tralasceremo di trattare le modalità di comportamento fino al 31/12/2018 per concentrarci sulle modalità operative dal  01/01/2019.

A partire dal 1° gennaio 2019 le principali novità sono due:

  1. la prima riguarda la definizione di buono acquisto;
  2. la seconda riguarda la distinzione tra buoni monouso e buoni multipli e la relativa differenziazione ai fini IVA.

Secondo la direttiva, sopra richiamata, si considera buono di acquisto (da intendersi anche Buono regalo e Voucher) uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi in cui i beni o servizi o i cedenti o prestatori sono indicati sul buono stesso o nella relativa documentazione.

I buoni di acquisto possono essere di due tipologie (attenzione a non farsi trarre in inganno dalla terminologia):

  • monouso
  • multiuso.

I buoni monouso sono buoni acquisto nei quali sono noti:

  • sia il luogo in cui l’operazione si svolge;
  • sia l’imposta dovuta.

In altre parole è noto il regime impositivo che deve essere applicato alla cessione del bene o alla prestazione del servizio a cui il buono dà diritto. In questo caso la cessione del buono da parte dell’azienda emittente va assoggetta ad IVA poiché è assimilata ad un pagamento anticipato del prezzo della cessione o della prestazione incorporati nel buono. Chiaramente, la consegna del bene o la prestazione del servizio da parte dell’ esercizio convenzionato a favore del portatore del buono acquisto non va assoggettata ad IVA poiché, l’imposta, è già stata pagata.

I buoni multiuso sono quelli per i quali non è possibile conoscere a priori il regime impositivo da applicarsi alla cessione del bene o alla prestazione del servizio a cui il buono dà diritto. A titolo di esempio si avrà un buono multiuso se non è nota l’aliquota IVA applicabile o se non si conosce a priori la presenza di eventuali regimi di esenzione. In questa ipotesi la cessione del buono da parte dell’azienda emittente non deve essere assoggetta ad IVA poiché non si conosce il trattamento IVA applicabile. Invece, la consegna del bene o la prestazione del servizio da parte dell’ esercizio convenzionato a favore del portatore del buono acquisto sarà soggetta ad imposta.

Ritenniamo opportuno evidenziare che la normativa esaminata non si applica ai buoni sconto.

In conclusione :

BUONI MONOUSO

  • la cessione dall’EMETTITORE al CLIENTE    E’ assoggettata ad IVA
  • la distribuzione ai UTILIZZATORI DEL BUONO  NON E’ assoggettata ad IVA
  • la cessione dei beni o prestazioni dal CLIENTE all’UTILIZZATORE DEL BUONO NON E’ assoggettata ad IVA

BUONI MULTIUSO

  • la cessione dall’EMETTITORE al CLIENTE  NON E’ assoggettata ad IVA
  • la distribuzione ai UTILIZZATORI DEL BUONO  NON E’ assoggettata ad IVA
  • la cessione dei beni o prestazioni dal CLIENTE all’UTILIZZATORE DEL BUONO E’ assoggettata ad IVA