CALO DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL MESE DI LUGLIO 2023.

La legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del così detto decreto lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023) recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“. interviene sull’esonero contributivo dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti già conosciuto nel 2022 ed esteso dalla Legge di Bilancio 2023 a tutto l’anno in corso.

L’INPS, con il messaggio del 24/05/2023, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione di questo esonero.

QUALE ESONERO?

L’esonero viene applicato sull’aliquota dei contributi Inps (IVS – indennità vecchiaia superstiti) dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici.

IN QUALE MISURA?

La riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore spetta nella seguente misura, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, non ecceda i seguenti importi mensili:

  • 7% (nell’anno 2022 era il 3%) se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • 6% (nell’anno 2022 era il 2%) se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Nessuna riduzione spetta se la retribuzione imponibile è superiore ai 2.692 euro.

NOVITÀ. La legge di conversione a modifica il D.L. n. 48/2023 in quanto l’esonero sarà applicato anche alla tredicesima mensilità! ma con le percentuali di seguito riportate: a) pari al  3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, b) pari al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro, c) non si applicherà per l’importo eccedente 2.692 euro.

CON QUALE DURATA?

Per i periodi dal 01/07/2023 al 31/12/2023.

ALCUNE PRECISAZIONI!

  • Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata (ESONERO IVS) anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile.
  • Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del DURC.
  • L’applicazione della misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
  • L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.