CAMPIONE D’ITALIA: Come si applica l’imposta locale di consumo (ILCCI)?

L’imposta locale di consumo (ILCCI) si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d’imposta nel Comune di Campione d’Italia nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.

Il DM 1612/2020 del MEF determina e regola il funzionamento dell’imposta locale di consumo Campione d’Italia (ILCCI).
L’imposta è stata istituita dall’art. 1, comma 559, legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e si applica:
  • alle forniture di beni
  • alle prestazioni di servizi
effettuate da soggetti passivi d’imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.
Viene definito dalla normativa “soggetto passivo d’imposta”:
  • chiunque, a prescindere dalla forma giuridica,
  • effettua nell’esercizio d’impresa, arte o professione, anche svolta in via non esclusiva,
  • forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall’imposta, nei confronti di consumatori finali
  • nonché il consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi (si ricorda che ai fini IVA il territorio di Campione d’Italia non é territorio Italiano) o introduce nel Comune beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.
I soggetti passivi dell’ILCCI che svolgono attività d’impresa, arte o professione sono individuati:
  • dall’identificativo IVA (partita IVA) attribuito dall’Italia,

oppure:

  • dal codice EORI
  • dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all’albo professionale o ai registri professionali.
L’ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall’Ufficio delle Dogane secondo le modalità e i termini previsti per i diritti di confine.
L’Ufficio delle Dogane trasmette al comune di Campione d’Italia la documentazione relativa alle operazioni di importazione e versa, secondo modalità e condizioni da concordare con il Comune, l’imposta riscossa.
L’ILCCI dovuta all’importazione:
non è riscossa per importi non superiori a 5 (cinque) euro o al corrispondente controvalore in franchi svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale.
Per le importazioni di beni e per le introduzioni nel Comune di beni provenienti dall’Italia o da altri Stati dell’Unione europea, trasportati o spediti dal fornitore o da terzi per suo conto a favore di consumatori finali residenti o domiciliati nel Comune, l’imposta è dovuta da detto consumatore finale.

Beni trasportati al seguito dei viaggiatori (bagagli).

Sono importati in esenzione dall’ILCCI, dall’accisa e dai dazi doganali i beni presenti nei bagagli personali dei viaggiatori residenti a Campione d’Italia e diretti nel medesimo Comune:
  • di valore complessivo non superiore a 300 euro per viaggiatore,
  • ridotto a 150 euro per i minori di 15 anni.
Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al presente comma, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

Esenzioni da ILCCI.

Sono esenti da ILCCI:
  •  le esportazioni e i trasferimenti di beni nell’Unione europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal Comune da parte del fornitore o per suo conto con consegna a consumatori finali;
  •  la messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario utilizzi i beni prevalentemente fuori dal territorio del comune di Campione d’Italia;
  • le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di consumatori finali da mediatori o intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione o dell’intermediazione è esente dall’ILCCI in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente fuori dal territorio del Comune; se la prestazione oggetto della mediazione o intermediazione è effettuata solo in parte a Campione d’Italia, è assoggettata all’ILCCI soltanto la quota di mediazione effettuata nel territorio del Comune;
  • le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e da organizzatori per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d’Italia;
  • il trasporto e la spedizione relativi alla esportazione o al trasferimento di beni nel territorio dell’Unione europea.

Esclusione da ILCCI.

Sono escluse dall’ILCCI:
  • le prestazioni del servizio postale e le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione;
  • le cure ospedaliere e mediche rese nell’ambito della medicina umana da enti ospedalieri, centri per le cure mediche in cui è necessario il ricovero, centri diagnostici e simili nonché le prestazioni ad esse strettamente collegate;
  • le cure mediche rese nell’ambito della medicina umana da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri;
  • i servizi di assistenza e cura resi anche a domicilio da infermieri, organizzazioni di cura e assistenza domiciliare (cosiddette: “Spitex”) o case di cura purché prescritti da un medico;
  • le forniture di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno.

Aliquote ILCCI.

L’aliquota ordinaria dell’ILCCI è stabilita nella misura del 7,70% della base imponibile dell’operazione. Esistono anche aliquota ridotte al 3,70% o al 2,50% per alcune operazioni particolari.
Le aliquote sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte ai fini dell’allineamento di cui al periodo precedente, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di modifica del presente decreto.

Versamento ILCCI.

L’ILCCI dovuta per l’anno in corso è versata in due rate:
  1. la prima rata scade il 16 settembre ed è relativa all’imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno;
  2. la seconda rata scade il 16 marzo dell’anno successivo ed è relativa all’imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonché per l’introduzione nel Comune di beni provenienti da Paesi dell’Unione europea effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Se l’ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l’importo di 500 euro, il versamento dell’ILCCI può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno successivo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai versamenti relativi all’imposta dovuta dal consumatore finale.

Dichiarazione ILCCI.

La dichiarazione dell’ILCCI è presentata dai soggetti passivi che esercitano attività d’impresa arte o professione al Comune, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando l’apposito modello predisposto con decreto del ministero dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicate distintamente le operazioni effettuate nel corso dell’anno precedente.
Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione i consumatori finali, anche se tenuti al versamento dell’imposta; detti consumatori finali conservano per un periodo di 10 anni la documentazione relativa alle operazioni per le quali sono tenuti a effettuare il versamento.
Il decreto prevede inoltre l’applicazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell’ILCCI.
L’ILCCI relativa alle operazioni effettuate entro il 30/06/2020 non è dovuta se dai relativi documenti fiscali risulta che le operazioni sono state assoggettate ad IVA in uno stato membro dell’Unione europea o in Svizzera e tale imposta non è stata, né potrà essere, oggetto di rimborso.
Per le altre operazioni effettuate entro il 30/06/2020, l’ILCCI è versata entro il 16/06/2021, ed è determinata sulla base delle scritture contabili o di altra documentazione a disposizione del soggetto passivo.
Qualora sulla base di tale documentazione non sia possibile ricostruire l’ammontare delle operazioni soggette e non soggette all’imposta, l’ILCCI è determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attività esercitata adottati dal soggetto passivo d’imposta.

Comportamenti operativi dei residenti di Campione d’Italia in relazione alla “ILCCI”.

Di seguito si riassumono le situazioni ed i comportamenti operativi che sono determinati dall’applicazione dell’imposta ILCCI:
Residente Privato Consumatore a Campione d’Italia (RPCCI) che effettua acquisti da un commerciante di Campione d’Italia (CCI) per 107,70 euro: 
Il RPCCI acquista beni per euro 107,70  (100 di beni + 7,7 di ILCCI) dal CCI effettuando un regolare pagamento di euro 107,70. Il CCI verserà al Comune di Campione d’Italia 7,7 euro di ILCCI.
Residente Privato Consumatore a Campione d’Italia (RPCCI) che effettua acquisti da un commerciante Svizzero (CS) per un valore inferiore a 300 euro: 
Il RPCCI acquista beni per 250,00  Franchi svizzeri (di cui 243,75 di beni e 6,25 di IVA Svizzera) dal CS. effettua regolarmente il pagamento in Svizzera.  Al Suo rientro nel Comune di Campione d’Italia non deve fare nulla poiché il valore dei beni “al seguito” é inferiore al limite di 300,00 euro (si ipotizza un cambio Franco Svizzero/Euro che determina detto risultato).
Residente Privato Consumatore a Campione d’Italia (RPCCI) che effettua acquisti da un commerciante Svizzero (CS) per un valore superiore a 300 euro: 
Il RPCCI acquista beni per 350,00  Franchi svizzeri (di cui 324,97 di beni e 25,03 di IVA Svizzera) dal CS. effettua regolarmente il pagamento in Svizzera.  Uscendo dalla Svizzera (poiché il valore é superiore all’ superiore al limite d’esenzione) chiede il rimborso dell’IVA svizzera. Al Suo rientro nel Comune di Campione d’Italia paga ILCCI poiché il valore dei beni “al seguito” é superiore al limite di 300,00 euro (si ipotizza un cambio Franco Svizzero/Euro che determina detto risultato).
Residente Privato Consumatore a Campione d’Italia (RPCCI) che effettua acquisti da un commerciante Italiano (CI) per un valore superiore a 300 euro: 
Il RPCCI acquista beni per 350,00  euro (di cui 286,88 di beni e 63,12 di IVA Italiana)dal CI. effettua regolarmente il pagamento in Svizzera.  Uscendo dal confine Italiano (poiché il valore é superiore all’ superiore al limite d’esenzione) chiede il rimborso dell’IVA Italiana. Entrando in Svizzera, poiché non esiste la continuità territoriale fra Italia e Campione d’Italia, non paga nulla poiché si tratta unicamente di un transito.  Al Suo rientro nel Comune di Campione d’Italia paga ILCCI poiché il valore dei beni “al seguito” é superiore al limite di 300,00 euro (si ipotizza un cambio Franco Svizzero/Euro che determina detto risultato).