Canone Speciale Rai per le strutture turistico ricettive extralberghiere.

Il cosiddetto “Canone RAI” è un tributo (sentenza Corte di cassazione n.81/1963) che funge da “canone di abbonamento alla televisione”.

Esso è dovuto da chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo oppure di appareccio addattato alla ricezione televisiva e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della L. 208/2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Esiste anche una versione “Speciale” del canone RAI che riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare nell’esercizio di un’attività commerciale a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici. B&B, etc.

In questo articolo approfondiremo la gestione del “Canone RAI Speciale” nelle strutture turistico ricettive extra alberghiere in Lombardia  poiché la normativa turistica è delegata a livello regionale.

QUALI SONO LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE EXTRALBERGHIERE O NON ALBERGHIERE?

La normativa turistica Regione Lombardia individua le strutture ricettive non alberghiere o extra alberghiere  come di seguito elencato:

  1. case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
  2. ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani;
  3. foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  4. locande: strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  5. case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
  6. bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
  7. rifugi: I rifugi sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro poste in quota non inferiore a 600 metri di altitudine. Si distinguono in rifugi alpinistici o escursionistici a seconda del livello di altitudine e di accessibilità;
  8. bivacchi fissi: I bivacchi fissi sono locali di montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti. La competenza è in capo alla Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10120 del 10/03/2023;
  9. strutture all’aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue).

QUALI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE EXTRALBERGHIERE O NON ALBERGHIERE SONO OBBLIGATE AL VERSAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE?

Le strutture sopra identificate (tutte!),

  • che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive,
  • é che svolgono l’attività a “fine di lucro”,
  • in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L. Lt .21/12/1944 n.458,
  • hanno l’obbligo di pagamento del “CANONE RAI SPECIALE”
  • ed essendo il “Canon Rai Speciale” un tributo personale, il rapporto con l’ente RAI deve essere regolarmente aggiornato a cure dell’interessato, allorquando  si modificano le condizioni di determinazione dell’importo del canone stesso oppure cessa l’attività.

 

Prima di congedarci ricordando che la gestione del ““Canone RAI Speciale”  é fortemente legata alla situazione contingente delle singole “strutture” e dunque la Sua gestione è a totale carico del responsabile della struttura, invitiamo gli interessati: