CERTIFICATO DI AGIBILITA’. Cos’é?

Il “certificato di agibilità” è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate in conformità alla normativa vigente.

Oggi più precisamente si parla di segnalazione certificata di agibilità (SCA) (art. 24 dpr 380/01).

Certificato di agibilità: cos’è e a cosa serve?

Il certificato di agibilità è il documento in cui si valutano e certificano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti tecnici. Queste condizioni sono valutate conformemente alla normativa vigente e ai criteri di abitabilità stabiliti dall’art. 24 del dpr 380/01 (testo unico edilizia).

Il suo scopo principale è quello di attestare il rispetto di tutte le condizioni necessarie per garantire la sicurezza, l’igiene e la salubrità degli ambienti edilizi.

Senza questo certificato, un edificio non può essere utilizzato legalmente per scopi residenziali o commerciali, e i servizi pubblici possono essere negati.

Le norme relative al certificato di agibilità possono variare da una regione all’altra.

Certificato di abitabilità e agibilità: differenza

In passato, persisteva la differenza tra agibilità e abitabilità ed esistevano due tipi distinti di certificazioni:

  • certificato di abitabilità: riguardante gli immobili a destinazione abitativa;
  • certificato di agibilità: applicabile agli immobili non adibiti a residenza.

Con l’introduzione del dlgs n. 222/2016, è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Agibilità, unificando entrambe le certificazioni precedenti.

Questa segnalazione costituisce un’autocertificazione inviata al Comune dall’intestatario della pratica tramite lo sportello telematico SUAPE, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.

Certificato di agibilità: quando è obbligatorio?

Il documento di agibilità deve essere redatto in relazione a diverse tipologie di interventi edilizi, tra cui:

  • nuove costruzioni: includendo tutti i progetti di edificazione da zero;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali: riguardando interventi che coinvolgono la ricostruzione completa o parziale di un edificio esistente o l’aggiunta di nuovi livelli;
  • interventi sugli edifici esistenti: soprattutto quelli che possono avere un impatto sulle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, e risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti già installati.

A seconda dell’intervento, l’agibilità può essere attestata per:

  • l’intero immobile: nelle specifiche autorizzate nel permesso di costruire e nelle successive varianti;
  • singoli edifici o porzioni: a condizione che siano funzionalmente autonome, con opere di urbanizzazione collaudate e certificate per le parti comuni;
  • singole unità immobiliari: a condizione che le opere strutturali siano completate e collaudate, gli impianti certificati e le parti comuni ultimate.

Quando non è necessario il certificato di agibilità?

Esistono situazioni in cui non è obbligatorio possedere il certificato di agibilità:

  • edifici costruiti prima del 1934: il certificato di agibilità è stato introdotto nel 1934, pertanto gli edifici costruiti prima di questa data non ne sono in possesso; in caso di compravendita, sebbene la certificazione non sia obbligatoria, è essenziale disporre di documenti che comprovino l’edificazione dell’immobile in un periodo antecedente;
  • edifici costruiti ante 1967: durante il periodo compreso tra il 1934 e il 1967, l’autorizzazione veniva concessa sotto la cura del Podestà. Pertanto, molti di questi immobili potrebbero non soddisfare i requisiti moderni; tuttavia, il certificato di agibilità può ritenersi comunque valido, a patto che non vi siano stati peggioramenti igienico sanitari a seguito di nuovi interventi.

In caso di smarrimento o di mancata disponibilità oggettiva, è necessario richiedere la sua riedizione presso l’archivio del Comune in cui è situato l’immobile.

Richiesta del certificato di agibilità: a chi spetta?

La richiesta del certificato di agibilità può essere avanzata da diversi soggetti, tra cui:

  • il titolare del permesso di costruire;
  • il soggetto detentore di SCIA, CILA;
  • il proprietario dell’immobile;
  • i loro successori o aventi causa.

Chi rilascia il certificato di agibilità?

A seguito del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2), l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con segnalazione certificata.

Grazie alle nuove regole, il titolare dell’attività edilizia certifica la sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile, mediante l’aiuto del direttore dei lavori e di un tecnico abilitato nominato ad hoc.

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, utilizzando la modulistica unificata regionale.

Come richiedere il certificato di agibilità?

Per presentare la segnalazione di agibilità, il professionista incaricato effettua i necessari controlli e fornisce al Comune, a nome del cliente, la documentazione richiesta.

I documenti da allegare alla segnalazione certificata di agibilità includono:

  • dichiarazione di avvenuto accatastamento o aggiornamento catastale;
  • dichiarazione di conformità degli impianti;
  • certificazione di collaudo statico o dichiarazione di rispondenza alle norme antisismiche;
  • dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
  • attestato di prestazione energetica (APE).

Come ottenere il certificato di agibilità?

Una volta presentata la richiesta da parte del proprietario dell’immobile, il Comune provvede a comunicare, entro i successivi 10 giorni, il nome del responsabile del procedimento, cui il richiedente può fare riferimento per ottenere informazioni sullo stato della pratica.

Entro un termine di 30 giorni, il Comune può richiedere ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

In assenza di tali richieste, il certificato viene rilasciato.

Nel caso in cui il comune non risponda entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta di agibilità viene implicitamente accettata in base al principio del silenzio assenso.

Occorre, inoltre ricordare che durante la procedura, il Comune è obbligato a consultare l’Asl/Ats per ottenere il suo parere. Se, per qualche motivo, l’Asl/Ats tardasse a rilasciare il nullaosta, il richiedente ha la possibilità di sostituire l’approvazione dell’Asl/Ats con una propria autocertificazione. In questo caso, però, la regola del silenzio-assenso non si applica più dopo 30 giorni, ma si estende a un periodo di 60 giorni.

Lo strumento del silenzio assenso inoltre si applica solo se i documenti richiesti sono stati consegnati e risultano conformi alle normative vigenti.

Qual è la durata del certificato di agibilità di una casa?

Il certificato di agibilità, a differenza di altri documenti, ha una durata potenzialmente illimitata e non ha una scadenza temporale.

Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, come ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali), l’agibilità precedentemente concessa perde la sua validità. In tali casi, diventa necessario presentare una nuova domanda per ottenere una certificazione aggiornata.

Nel caso di danni strutturali all’immobile che compromettano la stabilità dell’edificio e o di interventi edilizi abusivi, che non rispettino le norme tecniche in vigore, si può rischiare la revoca dell’agibilità.

Certificato di agibilità immobile: costi

costi associati al certificato di agibilità possono variare da Comune a Comune, ma, in generale, includono diversi elementi:

  • diritti di segreteria;
  • marche da bollo;
  • spese per varie documentazioni richieste, tra cui l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), etc.;
  • spese per effettuare il collaudo;
  • costi per la verifica degli impianti.

Certificato di agibilità: sanzioni e conseguenze

Il soggetto che non presenta, entro 15 giorni dalla data di conclusione dei lavori, la segnalazione certificata incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall’art. 24 (comma 3) del dpr 380/2001 testo unico edilizia.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge, nello specifico, espone ad una sanzione che varia dai 77 a 464 euro, in base alla tempistica trascorsa a seguito della scadenza.

La mancata richiesta dell’agibilità non riguarda solo le conseguenze sanzionatorie, ma può anche generare problemi legati alla vendita dell’immobile. Infatti, secondo la normativa vigente, la responsabilità per la mancata richiesta del certificato di agibilità viene trasmessa ai successori o aventi causa, anche nel caso in cui questi ultimi non siano responsabili dei lavori effettuati.