Di seguito viene fatta una disamina circa l’obbligo del committente di una prestazione di lavoro autonomo erogata da un soggetto che opera in Regime Forfettario.
DEFINIZIONE.
Il lavoratore autonomo è il soggetto che svolge attività artistica, intellettuale ed i servizi svolte senza vincolo di subordinazione diverso dal reddito d’impresa.
Si differenzia dall’imprenditore il quale produce reddito d’impresa.
CERTIFICAZIONE UNICA.
I soggetti obbligati a rilasciare CERTIFICAZIONE UNICA sono tutti coloro che nell’anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi, tra l’altro, dell’art. 25 del DPR 600/73”.
L’art.25 del DPR 600/73 recita “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche’ non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
REGIME FORFETTARIO.
L’art.1 comma 67 della Legge 190/2014 che ha istituito e normato il Regime Forfettario, recita “I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e’ soggetto ad imposta sostitutiva.”
Il Soggetto Forfettario Lavoratore Autonomo, al momento del rilascio della Fattura (un tempo cartacea ed oggi elettronica), nel rispetto del dettame dell’articolo 1 c.67 della legge 190/2014 rilascia apposita dichiarazione sulle Sue fatture che normalmente recita “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
Con questa dichiarazione il Lavoratore Autonomo in Regime Forfettario dichiara al proprio committente che se non fosse stato un soggetto in Regime Forfettario, le proprie fatture sarebbero state sottoposte a ritenuta ex art.25 del DPR 600/73.
Per cui se il Lavoratore Autonomo non avesse fatto la scelta di diventare Soggetto Forfettario e non avesse riportato la dicitura in fattura ex art.1, comma 67, l. n. 190 del 2014 il Suo committente avrebbe dovuto applicare RITENUTA D’ACCONTO e fare CERTIFICAZIONE UNICA.
Solo per spirito di chiarezza massima al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo, ora Vi invito a leggere le aree evidenziate in “GIALLO” delle Istruzioni Ministeriale delle CERTIFICAZIONI UNICHE 2023 a pagina 2, 75, 76 e 78.
In conclusione sulla base:
- del combinato disposto di:
- 25 del DPR 600/73,
- 1 comma 67 della Legge 190/2014,
- del comportamento concludente del Lavoratore Autonomo in Regime Forfettario che riporta sulle proprie fatture la dicitura “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni” oppure una similare che esprima il medesimo concetto,
- delle istruzioni ministeriale alla compilazione della Certificazione Unica 2023 (pag.2,75,76,78 del modello ministeriale)
le prestazioni fatturate nel 2022 da un Lavoratore Autonomo in regime Forfettario sono prestazioni di LAVORO AUTONOMO e vanno certificate mediante emissione, da parte del committente, di una CERTIFICAZIONE UNICA 2023 con consegna al Lavoratore Autonomo entro il 16/03/2023 ed inoltro/trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2023 a pena, in capo al committente, di subire una sanzione ai sensi dell’art.4 c.6-quinquies DPR 322/98, pari ad euro 100,00 per ogni certificazione non emessa.