Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Altre agevolazioni per le imprese (finanziamenti/crediti d’imposta/slittamenti temporali). Decreto Legge n.18 del 17/03/2020.

Dopo aver analizzato, con la nostra mail del 18/03/2020 dal titolo Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Sospensione e rinvio di versamenti (Mod.F24) ed adempimenti fiscali. Decreto Legge n.18 del 17/03/2020,   le disposizioni riguardanti la sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti fiscali, contributivi ed assistenziali, con il presente elaborato Vi proponiamo, una sintesi della miriade  “altre agevolazioni ” e novità, riguardanti:

  • Finanziamenti a PMI;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese:
    • di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro;
    • acquisto mascherine ed altri Dispositivi di Protezioni individuale;
    • di locazione di negozi / botteghe;
  • la previsione di un’indennità pari a € 600 a favore di:
    • lavoratori autonomi e Co.Co.Co.;
    • artigiani, commercianti e collaboratori sportivi;
  • il differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la sospensione delle attività di controllo, liquidazione, ecc. da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • la revisione del c.d. “Bonus pubblicità” e “Bonus edicole”;
  • altre.

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FINANZIAMENTI  A PMI (Piccole e Medie Imprese)

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.  Si tiene interessante evidenziare che le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.

In particolare è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 17/03/2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale fissa entro il 29/09/2020, vengono prorogati fino al 30/09/2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate di finanziamento / canoni di leasing in scadenza entro il 29/09/2020 è sospeso fino al 30/09/2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. SI RICORDA CHE E’ NECESSARIO ATTIVARE LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE PRESSO IL PROPRIO ISTITUTO. NON E’ UNA SOSPENSIONE EX LEGGE MA A RICHEISTA.

È altresì previsto che:

  • possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17/03/2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
  • al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO.

È previsto, solo per il 2020, il riconoscimento di un “credito d’imposta”,  a favore delle imprese  e lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e/o degli strumenti di lavoro, solo se, detto intervento sarà rivolto a ridurre il contagio dal virus COVID-19. Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame saranno rese pubbliche con un apposito Decreto Ministeriale congiunto MISE (Ministero dello Sviluppo economico) e MEF (Ministero dell’economia e della Finanza) che dovrà essere varato entro il 16/04/2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO MASCHERINE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI.

È previsto, solo per il 2020, il riconoscimento di un “credito d’imposta”,  a favore delle imprese (sono esclusi i lavoratori autonomi!), pari al 50% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuali, se é solo se detto acquisto si sarà reso necessario per cercare di ridurre il contagio dal virus COVID-19. Le disposizioni attuative  dell’agevolazione in esame saranno rese note da parte dell’INAIL poiché sarà il soggetto erogatore finale del contributo. Anche in questo caso, l’emanazione delle regole applicative  dovranno essere rese pubbliche entro il 16/04/2020. Si evidenzia che in questo caso non esiste un limite massimo di spesa per azienda ma un monte complessivo di risorse (a parere di chi scrive fortemente insufficienti) par a euro 50 Milioni per tutto il territorio Italiano.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

È previsto, solo per il mese di Marzo 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa (sono esclusi i professionisti per esempio Avvocati, Architetti, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri, ecc) pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d’imposta:

  • spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (sono escluse i categoria D cioé i “capannoni”);
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11/03/2020 (sono esclusi: negozi di alimentari, fornerie, farmacie, parafarmacie, tabaccai);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dal 25/03/2020, con il codice tributo 6914, appositametne creato dalla Divisione Servizi delle Agenzia delle Entrate, in data 20/03/2020, utilizzabile senza necessità di presentazione di alcuna domanda/istanza.

E’ doveroso evidenziare che al fine di poter usufruire da codesta agevolazione, la disposizione, attualmente:

  • non richiede il pagamento del canone di locazione dell’immobile, bensì unicamente l’esistenza di un contratto registrato;
  • non consente di usufruire di un montante parziale (per cui se un unico contratto di locazione riguardante un immobile C1 ed un immobile categoria D non è consentito di estrapolare la quota dell’immobile C1).

Infine lo scrivente resta perplesso dinnanzi a codesta norma, in quanto si chiede, a cosa possa servire, ad un negoziante che ha dovuto chiudere il proprio negozio, un credito d’imposta da utilizzare, unicamente, a mezzo F24, in un momento di crisi, quando nel medesimo decreto, per la maggioranza delle piccole aziende sono stati rinviati, quasi totalmente, i versamenti  fiscali, contributivi ed assistenziali. Forse sarebbe stato più opportuno, consentire di ridurre una parte del canone di locazioni versato ai locatori, concedendo agli stessi un credito d’imposta utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.

INDENNITÀ 600 Euro – PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;
  • soci di società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,
  • iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Si evidenzia come dalla agevolazione sono esclusi i professionisti iscritti a proprie Casse Previdenziali come per esempio Avvocati, Architetti, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri, ecc.

La predetta indennità:

  • non concorrerà alla formazione del reddito imponibile per il 2020;
  • è erogata dall’INPS previa apposita domanda canalizzata dalla regione competente.

L’INPS:

  1. con il Comunicato stampa del 19/03/2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day” come inizialmente paventato;
  2. con la Circolare n.38 del 12/03/2020 al Punto F. afferma che l’indennità é pari a 500 Euro mese (il decreto parla di 600euro!!!!) e sarà riconosciuta per un massimo di 3 mesi;
  3. al Punto f.1 afferma che ha a disposizione 5,8 Milioni di euro per il 2020 e che la disposizione si applica alle regioni Lombardia e Veneto, per cui facendo un breve conteggio fra Veneto e Lombardia (non sono in grado di prevedere la divisione fra le due regioni) potranno essere erogate agevolazioni per  666 mensilità,  che come è oggettivamente riscontrabile,  non coprirà che una minima parte dei soggetti facenti parte della platea potenziale.
  4. al Punto f.2 afferma che la domanda verrà trasmessa all’INPS da parte delle Regioni per cui si presume che la domanda vada posta alla regioni e non all’INPS ma ad oggi non è possibile saperlo;
  5. al Punto f.2 afferma che si potranno presentare le domande “solo per periodi completi scaduti”, dunque soltanto nel mese di aprile le regione potranno inoltrare le domande all’INPS.

Concludendo, ad oggi 22/03/2020, non é ancora di dominio pubblico, a chi debbano essere presentate le domande e soprattutto quali saranno le informazioni richieste in modo da poter dimostrare che il richiedente ha effettivamente sospeso l’attività del PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

La predetta Indennità non è cumulabile con la INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI

INDENNITÀ 600 Euro ARTIGIANI / COMMERCIANTI

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. Si evidenzia che la maggioranza degli scritti AGO sono  Commercianti ed Artigiani iscritti alla Gestione IVS. Corre l’obbligo di evidenziare che l’agevolazione NON spetta, fatto salvo successive modificazioni della norma, agli Agenti e Rappresentanti di Commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.

La predetta indennità:

  • non concorrerà alla formazione del reddito imponibile per il 2020;
  • è erogata dall’INPS previa apposita domanda canalizzata dalla regione competente.

L’INPS:

  1. con il Comunicato stampa del 19/03/2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day” come inizialmente paventato;
  2. con la Circolare n.38 del 12/03/2020 al Punto F. afferma che l’indennità é pari a 500 Euro mese (il decreto parla di 600euro!!!!) e sarà riconosciuta per un massimo di 3 mesi;
  3. al Punto f.1 afferma che ha a disposizione 5,8 Milioni di euro per il 2020 e che la disposizione si applica alle regioni Lombardia e Veneto, per cui facendo un breve conteggio fra Veneto e Lombardia (non sono in grado di prevedere la divisione fra le due regioni) potranno essere erogate agevolazioni per  666 mensilità,  che come è oggettivamente riscontrabile,  non coprirà che una minima parte dei soggetti facenti parte della platea potenziale.
  4. al Punto f.2 afferma che la domanda verrà trasmessa all’INPS da parte delle Regioni per cui si presume che la domanda vada posta alla regioni e non all’INPS ma ad oggi non è possibile saperlo;
  5. al Punto f.2 afferma che si potranno presentare le domande “solo per periodi completi scaduti”, dunque soltanto nel mese di aprile le regione potranno inoltrare le domande all’INPS.
  6. Concludendo, ad oggi 22/03/2020, non é ancora di dominio pubblico, a chi debbano essere presentate le domande e soprattutto quali saranno le informazioni richieste in modo da poter dimostrare che il richiedente ha effettivamente sospeso l’attività del ARTIGIANO/COMEMRCIANTE

La predetta Indennità non è cumulabile con la INDENNITÀ 600 Euro – PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO D’APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

Il Decreto “Cura Italia” derogando alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, ha definito che l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sarà convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata in prima convocazione entro il 28/06/2020. Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

  • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto
  • di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le “società a responsabilità limitata” possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31/07/2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

È disposta la sospensione dei termini nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020

  • relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
  • entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta rispondere, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsti per la regolarizzazione delle istanze di interpello da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell’Ufficio;
  • relativi alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell’Agenzia, di ammissione al regime del c.d. adempimento collaborativo, di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 128/2015;
  • relativi alla c.d. “web tax” ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
  • relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
  • relativi alla c.d. “Patent box” ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 che dispone la proroga di due anni (al 31/12/2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Preso atto che l’intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla “crisi di  liquidità” caratterizzante l’attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune “dimenticanze” di richiami espressi alle seguenti fattispecie:

  • ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
  • sottoscrizione accertamenti con adesione.

Per le predette fattispecie è auspicabile un intervento urgente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

REVISIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” E DEL “BONUS EDICOLE”

Il così detto  “Bonus pubblicità”  a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati, anziché del 75% degli investimenti incrementali. Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello. In particolare, per il 2020, la  “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dal 01/09/2020 al 30/09/2020.

Per il così detto “BONUS EDICOLE” é previsto, per il 2020, l’aumento a € 4.000 (si ricorda che per il  2019 era pari a € 2.000), ossia del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con  riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, per il 2020, il “BONUS EDICOLE” è parametrato anche alle spese:

  • di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet;
  • per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

Infine detto credito d’imposta è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a “rivendite” situate in Comuni :

  • con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti
  • con un solo punto vendita.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Tutti i documenti di riconoscimento (anche elettronici), fatta eccezione per la loro validità per l’spatrio, rilasciati da Amministrazioni pubbliche con scadenza successiva al 17/03/2020  hanno ricevuto una “estensione” di scadenza fino al 31/08/2020.

PROROGA MUD

Il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) é stato prorogato dal 30/04/2020 al 30/06/2020.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

Il Decreto “Cura Italia” prevede il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:

  • Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
  • enti / istituzioni pubbliche;
  • fondazioni / associazioni.

La detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000. Inoltre é prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27, Legge n. 133/99).  Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

Con riferimento alle erogazioni liberali in natura, sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28/11/2019 e pertanto si evidenzia che l’ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR) e nel caso in cui il valore del bene sia:

  • superiore a € 30.000;
  • per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi;

il donatore dovrà acquisire una perizia giurata “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene” attestante:

  • il valore del bene;
  • del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
  • del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;

e devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:

  • del donatore, relativamente al valore del bene donato;
  • del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.

A parere dello scrivente, la procedura “attestativa e garantista” del valore della donazione in natura é talmente costosa che, tenuto conto del valore massimo della detrazione/costo; può essere controproducente effettuare la donazione stessa.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10/06/2020 senza sanzioni e interessi. È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

SE TUTTI FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!!!!