Il decreto «Rilancio» (D.L. n. 34/2020) ha previsto un regime temporaneo – applicabile fino al 31/12/2020 – di esenzione IVA per la cessione di particolari beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il medesimo decreto ha introdotto una lista tassativa di tali beni (numero 1 ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), tra i quali sono compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) come:
- guanti,
- mascherine,
- vestiario,
- e beni diversi come termometri e detergenti disinfettanti per mani.
A partire dal 01/01/2021, le cessioni dei beni elencati sarà soggetta all’aliquota IVA ridotta del 5%.
Per meglio circoscrivere il perimetro applicativo della normativa, è intervenuta inizialmente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (circolare n. 12/D), che, ai fini dell’importazione dei beni in commento, ha individuato per ciascun bene della lista i codici di classifica doganale delle merci secondo la tabella TARIC.
Tuttavia, poiché le voci doganali hanno una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento, l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo numerosi chiarimenti utili ad individuare l’ambito soggettivo ed oggettivo dell’agevolazione (circolare n. 26/E e risposte ad interpelli).
È stato così precisato che – fino al 31/12/2020 – usufruiscono dell’esenzione IVA soltanto le cessioni di
beni:
- inclusi nell’elenco tassativo;
- poste in essere per finalità sanitaria di contrasto al diffondersi del COVID-19.
L’Agenzia ha chiarito che quest’ultima condizione non dovrà più ricorrere per le cessioni effettuate a partire
dal 01/01/2021 che, come già ricordato, saranno soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.
Un altro importante chiarimento riguarda le cessioni dei beni in parola che avvengono nei passaggi intermedi tra grossisti: in proposito, è stata confermato che possono usufruire del trattamento IVA agevolato anche le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore di aziende della grande distribuzione, che acquistano sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti (risposta n. 525).
Del resto, già nella citata circolare n. 26/E è stato affermato che dalla normativa in esame «emerge un
regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione».
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia si è molto soffermata sui beni di protezione individuale (DPI). In proposito è stato chiarito che non rientrano in tale tipologia tutti i beni compresi nelle voci doganali richiamate nella circolare 12/D, ma solo quelli che rispondono alla «finalità sanitaria»: si tratta di beni (come guanti, mascherine, camici o occhiali) che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus, ma anche quella di altri lavoratori e utenti obbligati al rispetto dei
protocolli di sicurezza. Viene precisato altresì che i beni in esame sono individuati nel Rapporto dell’istituto Superiore della Sanità (ISS – Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020) approvato dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero del salute (Risposta n. 507).
Per quanto riguarda i beni diversi dai DPI, utili chiarimenti sono stati forniti in merito ai detergenti disinfettanti per mani ed alle soluzioni idroalcoliche (risposte n. 529 e n. 530). In particolare, non si tratta di semplici detergenti per la cosmesi o alimentari, bensì di biocidi (BPR) o di presidi medico chirurgici (PMC) autorizzati per l’igiene umana (PT1) o per disinfettare le superfici (PT1/PT2). Rientrano, quindi, nell’agevolazione i disinfettanti autorizzati in genere dal Ministero della Salute o dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS), che obbligatoriamente riportano in
etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.