La Regione Lombardia con la Ordinanza Regione Lombardia n.528 del 11/04/2020 ha apportato una serie di restrizioni ulteriori rispetto rispetto al voluminoso DPCM firmato in data 10/04/2020 dal Presidente del Consiglio e di cui Vi abbiamo dato ampia disamina nell’articolo intitolato “Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. DPCM 10/04/2020. Nuovo Rinvio “quasi totale” al 03/05/2020“.
Detta “Ordinanza Regionale”, in tema di “attività produttive” pone “delle ulteriori restrizioni” riguardanti:
- commercio al dettaglio : la vendita di fiori e piante, libri e articioli di carta, cartone e forniture per l’ufficio é consentito esclusivamente all’interno di ipermercati e supermercati fatto salvo, che vendita non sia effettuata tramite internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio oppure cha la consegna sia effettuata direttamente al domicilio del cliente, senza che il cliente stesso, acceda ad un luogo fisico;
- distributori automatici: é vietato il commercio al dettaglio per mezzo di distributori automatici fatto salvo il commercio di “acqua potabile, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici oppure i distributori automatici per qualsivoglia prodotto situato all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi” rimasti opertavi in base ai provvedimenti statali;
- vendita di prodotti rientranti nelle seguenti categorie: “computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, vetro paino. materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche e accessori”. La vendita NON potrà essere effettuata nei giorni festivi e prefestivi fatto salvo, che la vendita non sia effettuata tramite internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio oppure cha la consegna sia effettuata direttamente al domicilio del cliente, senza che il cliente stesso, acceda ad un luogo fisico;
- gli esercizi commerciali che in base al DPCM 10/04/2020 sono regolarmente aperti, devono consentire l’accesso ad un solo membro per famiglia fatto salvo l’eccezione che detto componente sia accompagnato da un minorenne, disabile o anziano che non possa essere lasciato senza sorveglianza;
- gli esercizi commerciali che in base al DPCM 10/04/2020 sono regolarmente aperti, devono mettere a disposizone dei clienti: a) guanti mono uso, b) soluzione idroalcoliche per le mani prima dell’accesso al punto vendita;
- si raccomanda (non si obbliga) ai gestori di ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie (non si capisce perché le parafarmacie e le tabaccherie siano escluse!) la rilevazione, con idonea apparecchiatura, della temperatura dei clienti e del personale dipendente ed il loro immediato allontanamento in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- sono sospesi tutti (alimentari e non alimentari) i mercati scoperti;
- somministrazione di alimenti e bevande sono consentite solo con consegna a domicilio;
- le attività professionali : a) Legali Contabili, b) Direzione d’azienda, c) Studi d’architettura ed ingegneria, d) Ricerca scientifica e sviluppo, e) altre attività scientifico tecniche devono essere svolte in modalità di “lavoro agile”, quando possibile, fatti salvi servizi indifferibili, urgenti, o sottoposti a termini di scadenza.
- le attività di : a) riparazione e manutenzione di computer e perifieriche, b) riparazione e manutenzione di telefonini, cordless e cellulari, c) riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunciazioni, d) riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; possono esere svolte unicamente per interventi: A) strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, B) necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite, C) urgenti per le abitazioni .
- strutture alberghiere. Restano sospese tutte le attività ad eccezione delle ipotesi riportate nell’ordinanza;
- servizi assicurativi. L’attività deve essere strutturata in modo di lavorare, esclusivamente su appuntamento, con il reispetto delle distanze intra personali.
Dopo aver evidenziato le modifiche apportate dalla Regione Lombardia, allo scrivente corre l’obbligo di evidenziare che per il sopra riportato punto 9, sono già in corso delle contestazioni da parte dei Professionisti in relazione a: a) dubbi sull’autorità regionale in materia di gestione dell’attività “ordinantistica” (Architetti, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Notai, ecc), b) dubbi sul valore della fonte del diritto in quanto una norma nazionale non può essere “stravolta” da una norma regionale in materia di attività produttive e professionali. Si veda l’articolo del Sole 24ORE denomianto “L’ordine di chiudere riguarda anche i professionisti? Perché sì e perché no”.
SE TUTTI FACCIAMO AL NOSTRA PARTE!