Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Nuovo modello (dal 17/03/2020) di autodichiarazione per superare limiti alla mobilità.

Da oggi, 17/03/2020, cambia il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti in quanto il Ministero dell’Interno ha integrato il vecchio modello . Restano  immutati i motivi per cui si può uscire dalla propria abitazione:

  • comprovate esigenze lavorative (la norma salvaguarda, nel limite del possibile, la possibilità/necessità lavorativa dei lavoratori dipendenti ed autonomi);
  • motivi di salute (si tratta di situazioni nelle quali la persona deve recarsi o per sè o per minori e/o terzi conviventi) ;
  • situazioni di necessità (recarsi presso farmacie, negozi di alimentari, ecc.)
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

ma a differenza del modello predecente ora occorre attestare di:

  1. “non essere sottoposto alla misura della quarantena”,
  2. “non essere risultato positivo al Covid-19”.

La modifica del modello non é un fatto puramente formale ma é rivolto ad appesantire ulteriormente le conseguneze per i soggetti che non rispettano le attuali restrizioni alla libertà di movimento in quanto le sanzioni sono “pesanti” qualora si dichiari il falso.

Poiché oltre alle, già note ed applicabili, sanzioni derivanti dalla falsa attestazione a pubblico ufficiale, se il soggetto controllato è sottoposto “alla misura della quarantena”, oppure é “risultato positivo al Covid-19” ,  lo stesso, potrà essere denunciato per il reato di “procurata epidemia” e nel caso che dal questo comportamento scaturiscano lesioni o la morte di soggetti terzi che vengono dallo stesso contagiati, si potrà incorrere anche in una denuncia per “omicidio a titolo di dolo eventuale”.

Il nuovo modello dell’autodichiarazione per sospensione temporanea delle misure di contenimento del contagio determinanti la limitazione degli spostamenti  delle persone fisiche ex art. 1 lett. a DPCM 08/03/2020, si ritiena debba essere predispoto dalla persona prima dell’inizio del trasferimento ed al momento del controllo dovrà essere controfirmato dall’operatore di polizia che effettuerà l’identificazione del soggetto controllato, al fine di non dover allegare la copia del documento d’identità (che deve sempre essere in possesso del soggetto controllato). Si riene in ogni caso possibile, anche predisporre una copia, al momento del controllo, poiché il Ministro dell’Interno, in data 09/03/2020 con la nota  n.15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. , facendo riferimento  all’autodichiarazione in oggetto, ha dichiarato testualmente  “che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.”

Si ricorda che dalla recente “esperienza sul campo” detto documento é oggetto di immediato controllo di veridicità, qualora possibile.

In ogni caso si ricorda, che le misure limitative degli spostamenti, hanno la funzione di COMBATTERE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS – COVID-19, e per cui si ritiene che in caso di assenza delle situazioni d’eccezioni sopra individuate, i cittadini debbano rispettare innanzitutto il DOVERE CIVICO di pensare al BENE COMUNE, oltre che contemporaneamente rispettare tutte le normative vigenti ancorché sgradite.

Si invita l’utente a prendere visione del  Nuovo modello dell’autodichiarazione per sospensione temporanea delle misure di contenimento del contagio determinanti la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche ex art. 1 lett. a DPCM 08/03/2020.

Inoltre si fornisce un modello in formato WORD .DOCX, al fine di agevolare la compilazione. Si ricorda che qualsivoglia modifica al modello in formato WORD resta ad esclusiva e totale responsabilità del soggetto che effettua la modifica.

Inoltre si ricorda a tutti i datori di lavoro di far pervenire copia della predetta autodichiarazione ai propri collaboratori.