Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Sospensione dei Mutui per acquisto “Prima Casa”. Fondo Gasparini.

Il privato cittadino, magari pensionato, si può affermare, che non é preso in considerazione dal D.L “Cura Italia” che come ben sapete si concentra su un rinvio limitato dei versamenti di imposte, tributi e contributi mediante utilizzo di F24 e non  e su un pacchetto di altre misure rivolte in larga misura alle aziende ed ai rapporti di lavoro dipendente.

L’unico punto degno di nota, non legato ad un “rapporto di lavoro dipendete” oppure ad una “azienda” , si concrettizza nella  esetensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, mediante l’aggiunta di una nuova ipotesi di utilizzo a supporto della richiesta di sospensione, cioé la “crisi da Covid-19”..

Si tratta del cosiddetto “Fondo Gasparrini”, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Cos’è il Fondo Gasparrini?

È un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa:

  1. della perdita del lavoro;
  2. dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza (per almeno uno degli intestatari);
  3. della morte di un componente del nucleo familiare;
  4. ed ora, anche per la crisi da COVID-19.

Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Come funziona?

Chi ha sottoscritto il mutuo deve presentare domanda di sospensione alla banca che lo ha erogato, compilando l’apposito modello.

Alla domanda, che deve indicare il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, deve essere allegata, oltre all’attestazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione (indicata nel modello) idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento richiesto come requisito.

La banca, dopo aver effettuato i necessari adempimenti, inoltra l’istanza alla Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta della Consap, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Quali sono i requisiti per richiedere la sospensione del mutuo?

In condizioni normali, e cioè a prescindere dal decreto “Cura Italia” che ha aggiunto una clausola in più, è possibile godere dei benefici del Fondo se ricorre almeno uno dei seguenti eventi, riferiti al beneficiario (in caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari), intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei 3 anni precedenti la domanda di ammissione al beneficio del Fondo:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

I documenti necessari per richiederlo

Per poterlo richiedere i titolari di mutuo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di questi requisiti:

  • titolo di proprietà sull’immobile oggetto del mutuo;
  • titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno;
  • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:

  • oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione;
  • erogati per p o r t a b i l i t à tramite surroga
  • che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

Quali mutui sono esclusi

Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

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