COSTI AUTO: Non riportare la targa del veicolo sulle fatture, elettroniche e non, mette a rischio la deducibilità del costo e forse anche la detraibilità dell’IVA.

Il tema della deducibilità dei costi (ed anche per la detraibilità dell’IVA), prima per l’acquisto e poi per la manutenzione, dei veicoli aziendali, è un argomento sempre “caro e caldo” per le imprese ed  i professionisti.

ARGOMENTO CARO

Poiché senza dubbio si può affermare che storicamente il contribuente italiano, non privato, di piccole e medie dimensioni non si è lasciato sfuggire il vantaggio fiscale che poteva derivare dal dedurre dal reddito d’impresa, o da quello professionale, i costi d’acquisto e di manutenzione di un veicolo, anche se utilizzato parzialmente o totalmente a titolo personale, magari anche dai famigliari dell’imprenditore.

ARGOMENTO CALDO

Poiché senza dubbio, l’Agenzia delle Entrate, ha continuato ad novellare la normativa in modo da stringere sempre di più le maglie della potenziale evasione derivante dai comportamenti, innovativi e fantasiosi degli imprenditori e professionisti.
La sopra indicata duplice rincorsa fra contribuenti ed Agenzia delle Entrate ha dato il via alla proliferazione di norme sempre più restrittive, ma anche confuse, che hanno limitato la deducibilità dei costi (nonché la detraibilità dell’IVA) d’acquisto dei veicoli, e di conseguenza, delle relative spese di manutenzione .

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.27116/2020

Fatte queste doverose premesse, dobbiamo affrontare l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 27116 del 27/11/2020, che è intervenuta in senso limitativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società la deduzione di costi subordinati relativi ai veicoli aziendali (nel caso specifico l’acquisto di pneumatici, e spese di manutenzione e riparazione), in quanto ritenuti privi dei requisiti dell’inerenza e della certezza, per il solo fatto che nelle fatture relative a tali acquisti non risultava indicata la targa dei veicoli di riferimento.
La Corte di Cassazione ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e con l’ordinanza, sopra richiamata, ha stabilito il principio secondo il quale “la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa […] incombe sul contribuente” e, di conseguenza, qualora “sia contestato dall’Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l’attività d’impresa in concreto esercitata”.

CONCLUSIONE

Nonostante non sia espressamente richiesta da una norma, l‘indicazione espressa della targa del veicolo sulle fatture, alla luce di questa ordinanza, è FORTEMENTE CONSIGLIABILE che la TARGA del veicolo  sia inequivocabilmente evidenziata sulle fatture, per consentire al contribuente di essere protetto, dall’ipotesi non remota, di una potenziale contestazione e relativo conseguente stralcio fiscale dei costi contenuti nelle fatture, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, sulla base dell’ordinanza della Corte di Cassazione numero 27116 del 27/11/2020.