Nel 2020, in relazione alla cessione di particolari beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto «Rilancio» (D.L. n. 34/2020) ha previsto un regime temporaneo – applicabile fino al 31/12/2020 – di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Il 31/07/2020 lo studio ha predisposto il contenuto denominato “Comunicazione relativa al Coronavirus – COVID 19. Beni per protezione COvid-19. Aliquota IVA 2020” che Vi invitiamo a rileggere.
L’Agenzia, allora aveva chiarito che l’esenzione sopra ricordata si sarebbe applicata fino al 31/12/2020 poiché dal 01/01/2021, i medesimi articoli sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.
La Legge 178/2020 ha stabilito che fino al 31/12/2022, l’esenzione speciale IVA con detrazione a monte dell’IVA sugli acquisti, si applica alla cessione di:
- vaccini,
- ed alla strumentazione per diagnostica COVID-19
- nonché alle prestazioni sanitarie strettamente connesse.
Con l’approvazione del così detto “Decreto Milleproroghe” é stato chiarito che la Legge 178/2020, era stata troppo omnicomprensiva, superando le indicazioni rilasciate calla Commissione Europea. Per cui ora é stato chiarito che:
l’esenzione si applica:
- ai vaccini
- agli strumenti di diagnostica solo “in vitro” (così detto IVD).
Trattandosi di un “errore normativo”, qualora fossero stati commessi degli errori nei mesi di gennaio e febbraio 2021, gli stessi non saranno sanzionabili.
In conclusione, si ricorda a tutti gli operatori che commercializzano prodotti quali:
- guanti,
- mascherine,
- vestiario,
- e beni diversi come termometri, saturimetri, ecc
- detergenti disinfettanti per mani, ecc.
che dal 01/01/2021 sono prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 5%. Si ricorda, sopra tutto i commercianti al dettaglio, di verificare che detti prodotti siano correttamente codificati sui propri registratori telematici (RT) con aliquota IVA al 5 % e non più con ESENTI.