I Decreti Ristori e Ristori Bis. Interventi di sostegno alle attività produttive. Covid-19.

La così detta “seconda ondata di Covid19” ha portato con se una serie di modifiche legislative atte a sostenere dal punto di vista:

  • economico mediante erogazione di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, eliminazioni di IMU ed interventi di sostegno al lavoro dipendete;
  • finanziario mediante sospensioni e rinvii delle scadenze di pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, Iva e ritenute alla fonte

le imprese ed i loro dipendenti colpiti dalle nuove chiusure, sospensioni, limitazioni della propria attività.

Il presente elaborato si propone di analizzare congiuntamente i seguenti decreti:

in un unico elaborato poiché sono strettamente collegati in quanto il Decreto Ristori Bis del 09/11/2020 modifica ed integra il Decreto Ristori 28/10/2020. La disamina si concentra maggiormente sugli “aiuti alle imprese” anche se verranno fatti cenni a tutti gli strumenti posti in campo dal Governo.

Le norme che di seguito presenteremo sono entrate in vigore il 09/11/2020 .

Contributi a fondo perduto.

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24/10/2020 per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19,

  • è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto
  • a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano una partita IVA attiva,
  • che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori come modificato dal Decreto Ristori Bis,
  • oppure che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori BIS,
  • a condizione che l’ammontare dei ricavi (fatturato e/o corrispettivi) del mese di aprile 2020 evidenzi una riduzione superiore al 33,33% al mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

La  procedura da utilizzare è la medesima già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il contributo è erogato:

  • quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi previa presentazione della domanda le cui caratteristiche sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze,
  • mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto dal “Decreto Rilancio”, e comunque per un importo massimo di 150.000 euro, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari

È prevista la costituzione di un fondo al fine di erogare un contributo a fondo perduto, per aiutare a sostenere le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. Ovvero il contributo a fondo perduto di cui sopra viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 03/11/2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali

Per le imprese operanti nei settori riportati nel:

viene riconosciuto:

  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’art.28 del Decreto Rilancio, per cui con il vincolo della riduzione del fatturato nel singolo mese superiore al 50% rispetto all’anno precedente (fatta eccezione per le strutture alberghiere ed agriturismi) ,
  • per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • detto credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione della seconda rata IMU

Per le imprese:

  • operanti nei settori riportati nel Allegato 1 del Decreto Ristori

oppure

È cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Sospensione dei versamenti IVA ed ritenute alla fonte

Per i soggetti:

è prevista la sospensione dei pagamenti delle ritenute d’acconto ed a titolo d’imposta e dei pagamenti IVA, con scadenza nel mese di per il mese di novembre. Detti versamenti potranno essere effettuati:

  • in un’unica rata entro il 16/03/2021,
  • oppure in 4 rate mensile consecutive di pari importo con la prima rata versata entro il  16/03/2021.

Sospensione dei contributi previdenziali (INPS)

Per le imprese operanti:

vengono sospesi i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti nel mese di novembre.

Per le imprese operanti:

vengono sospesi i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti nel mese di novembre e dicembre.

Detti versamenti potranno essere effettuati:

  • in un’unica rata entro il 16/03/2021,
  • oppure in 4 rate mensile consecutive di pari importo con la prima rata versata entro il  16/03/2021.

Sospensione dei contributi assistenziali (INAIL)

Per le imprese operanti:

vengono sospesi i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti nel mese di novembre e dicembre.

Detti versamenti potranno essere effettuati:

  • in un’unica rata entro il 16/03/2021,
  • oppure in 4 rate mensile consecutive di pari importo con la prima rata versata entro il  16/03/2021.

 

Rinvio del secondo acconto Imposte sui redditi e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
  • che operano nelle Zone Rosse ex DPCM 03/11/2020,

viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto per il 2020.

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

Interventi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese comprese nell’allegato 1 del Decreto Ristoro. (Si invita ad approfondire questo argomento con il proprio Consulente del Lavoro)

 

Proroga della cassa integrazione.

Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il  06/11/2020 e il 31/01/2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal “Decreto Agosto” e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Indennità per i lavoratori stagionali, sport e spettacolo.

Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è nuovamente erogata, una tantum, la medesima indennità pari a 1000 euro. Inoltre sono erogate, previa domanda entro il 30 novembre all’INPS, le seguenti indennità, non cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.
  2. È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori.
  3. È inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, e cassa integrazione. Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di arrivo. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno delle indennità previste dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata in automatico dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda. Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12 del Decreto Agosto, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Nelle Zone Rosse ex DPCM 03/11/2020  nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto, per i genitori dei bambini frequentanti dette classi:

  • un bonus baby sitterda 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile,

oppure

  • il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti a condizioni che le condizioni valgono, contemporaneamente, per entrambe i genitori.

Reddito di emergenza

Per i mesi di novembre e dicembre vengono erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio. In quest’ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall’INPS.