DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Urgono chiarimenti!

Nei scorsi giorni Vi abbiamo informato,

con l’articolo denominato DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Inasprite le misure antifrode negli interventi di “ristrutturazione edilizia” e  “recupero energetico” , circa le “IMPORTANTI NOVITA’!” introdotte dal c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, pubblicato in G.U. in data 11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021.

Ora portiamo alla Vostra attenzione, alcune criticità derivanti dalle difficoltà interpretative oltre che ai disallineamenti temporali .

ASSEVERAZIONE CONGRUITA’ SPESE.

Una delle novità, introdotte dal c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, qualora un contribuente desideri usufruire della “cessione del credito oppure dello sconto in fattura” a fronte di uno qualsiasi degli interventi  di “Bonus edilizia” tra cui gli interventi più comuni quali quelli:

  • di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
  • di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
  • di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;

è rappresentato dall’Asseverazione di Congruità delle Spese.

Dal punto di vista pratico, detta “Asseverazione di congruità” è una perizia nella quale il “tecnico abilitato” (architetto, ingegnere e geometra abilitato alla progettazione di edifici e impianti) attesta, sotto la propria responsabilità civile e penale, che tutti i dati riportati nel documento sono veri nonché attesta la “congruità” del valore delle spese.

Si tratta di:

  • rispondenza dei lavori realizzati in riferimento al progetto;
  • rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalle normative;
  • congruità delle spese per gli interventi agevolati realizzati.

Al fine di attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, i professionisti dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un nuovo decreto che dovrà essere predisposto ed emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi.

Mi permetto di farVi notare che il c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021che è entrato in vigore il 12/11/2021 ma che come tale deve essere convertito in Legge dal parlamento entro 60 giorni. Se tale conversione non dovesse avvenire, il Decreto Legge perderebbe efficacia sin dall’inizio ed risulterebbe come se non fosse mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Allora, se il Ministero della Transizione Ecologica, adotterà il decreto che stabilirà i valori massimi consentiti negli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della “Legge di conversione”  del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, significa che chi non ha:

  • entro il 11/11/2021
  • ultimato i lavori degli interventi di “Bonus edilizia”,
  • ricevuto/pagato le fatture,
  • adempiuto alle comunicazioni tramite la piattaforma della Agenzia delle Entrate;

per gli interventi che ha sostenuto fino a detta data, nel 2021 NON POTRA’ usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, ancorché consentito dalle norme vigenti poiché:

  • il d. c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, é entrato in vigore il 12/11/2021;
  • la Legge di conversione potrebbe essere licenziata dal parlamento entro il 11/01/2022
  • ed il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica potrebbe essere emanato entro il 10/02/2022.

Questi sono i tempi massimi dell’iter normativo, ma è evidente che se anche detti tempi, venissero dimezzati,

avremmo la seguente situazione:

  • la Legge di conversione licenziata dal parlamento entro il 12/12/2021
  • Decreto del Ministero della Transizione Ecologica potrebbe essere emanato entro il 27/12/2021.

Mi sorgono alcune domande:

  1. I TECNICI ABILITATI AVRANNO I TEMPI PER ASSIMILARE LE NORME, EVADERE LE ASSEVERAZIONI IN TEMPO UTILE PER CONSENTIRE AI CONTRIBUENTI, NEL PERIOSO DELLE CHIUSURE DEGLI STUDI PROFESSIONALI PER LE FESTE NATALIZIE,  DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI ENTRO IL 31/12/2021?
  2. SE ANCHE I CONTRIBUENTI RIUSCISSERO AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI ENTRO IL 31/12/2021, L’AGENZIA DELLE ENTRATE SARA’ IN GRADO DI EVADERE TUTTE LE PRATICHE ENTRO IL 31/12/2021, ALLA LUCE DEI NUOVI E RAFFORZATI CONTROLLI IMPOSTI DAL  c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021?

 

DISINCENTIVAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA DERIVANTE DAI NUOVI COSTI INTRODOTTI.

La normativa  del “SuperBonus 110%” considera le spese per “Visto di conformità” e “Asseverazione congruità spese” quali spese “agevolabili” per cui il 110 si calcola anche su codeste spese.

Alla luce della normativa attuale, per tutti gli altri tipi di interventi annoverati all’interno del “Bonus edilizia” tale norma non è presente. Per cui il contribuente si trova a dover sostenere oneri che andranno a ridurre il vantaggio derivante dall’agevolazione.

Permettetemi di fare un esempio:

Si pensi ad un interveto, deciso ai primi di novembre c.a., di mera sostituzione di una CALDAIA in un’abitazione senza modifiche dell’impianto di riscaldamento atte a poter annoverare l’intervento quale “intervento di recupero energetico”. Ipotizziamo un costo d’intervento di 3.850,00 euro  (3.500,00 di intervento oltre ad IVA al 10%) il contribuente ha concordato con l’artigiano di usufruire dello “sconto in fattura” preventivando dunque di dover materialmente effettuare un BONIFICO CANALIZZATO per euro 1.925,00 poiché avrebbe potuto usufruire di una agevolazione pari al 50% dell’intervento. Ora ipotizzando che il nostro Legislatore ai primi di dicembre abbia:

il contribuente che riteneva di poter risparmiare  1.925,00 (cifra non indifferente per una famiglia!) vedrà ridotta detta cifra dai costi derivanti dagli interventi di due distinti professionisti che dovranno rilasciare sia il “Visto di conformità” che la “Asseverazione di congruità delle spese”.

Altro grosso problema sorgerà per tutti gli accordi/contratti appalti già concordati. Si pensi al classico esempio: lavori di ristrutturazione al 50% di un condominio iniziati qualche mese fa, per i quali l’assemblea condominiale ha accettato le condizioni economiche proposte dall’impresa edile compresa l’opzione per lo sconto in fattura. Cosa succede ora? Lo sconto non è ancora stato attuato in quanto i lavori non sono ultimati e la fattura sarà emessa alla fine dei lavori!, per cui a rigor di logica se si vuole ottenere lo “sconto in fattura” bisognerà sostenere altri costi (visto di conformità e asseverazione congruità) non contemplati nelle delibere precedenti. Ora aggiungete a questo “disastro perfetto”4 il fatto che quasi certamente, non ci saranno i tempi tecnici per poter ultimare la pratica quest’anno.

 

IL CASO “BONUS FACCIATE” PER LAVORI NON ULTIMATI.

Una situazione del tutto particolare si è venuta a creare nella gestione degli interventi del c.d.  Bonus Facciate. Gli interventi di questa natura, messi in atto nel corso dell’esercizio 2021, tenuto conto di un chiarimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che indicava come possibili ed accettabili “il saldo delle fatture relative agli interventi, PRESCINDENDO TOTALMENTE dallo stato di ultimazione degli interventi.

Concretamente, fino al 11/11/2021 si potevano completare i lavori anche dopo il pagamento e nel caso in cui il contribuente avesse avviato lavori, ricevuto la fattura entro fine anno e pagato entro il 31/12/2021 il 10% a suo carico, eseguendo l’opzione entro il 16 marzo 2022, avrebbe potuto comunque beneficiare della detrazione del 90% (agevolazione in vigore nel 2021) anche se i lavori fossero terminati dopo il 31/12/2021 anche se l’agevolazione nel 2022, per normativa vigente, scenderà al 60%.

MA ora in forza del dettame del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, sarà impossibile, per i tecnici rilasciare l’asseverazione di congruità delle spese prima che siano finiti i lavori, e dunque lo “sconto in fattura “ diverrà impossibile con ovvie difficoltà finanziarie per condomini ed il loro amministratori.

 

IL CASO “LAVORI ESEGUITI MEDIANTE COMPLETAMENTO DEGLI “STATI DI AVANZAMENTO LAVORI” (SAL!).

Una situazione del tutto particolare si è venuta a creare nella gestione degli interventi degli STATI AVANZAMENTO LAVORI (c.d. SAL). Fino al 11/11/2021 il contribuente poteva concordare con l’esecutore dei lavori (solitamente per interventi di valore rilevante!) di effettuare pagamenti in base al grado di completamento dell’intervento.

MA ora in forza del dettame del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, sarà impossibile, per i tecnici rilasciare l’asseverazione di congruità delle spese  oltre che ottenere il “Visto di conformità” prima che siano finiti i lavori, e dunque lo “sconto in fattura “ diverrà impossibile con ovvie difficoltà finanziarie per il contribuente.

 

CONCLUSIONE.

Tenuto conto unicamente dei brevi spunti sopra evidenziati, senza alcuna pretesa di aver individuato tutte le conseguenze negative oltre che le difficoltà interpretative derivanti dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021è del tutto evidente che questo Decreto Legge necessita di essere ampiamente: rivisto, riveduto, corretto e chiarito IN TEMPI BREVISSIMI, poiché  altrimenti “il velato sentore” si tramuta velocemente in “convinzione certa” che oltre alla funzione “antifrode” detto decreto abbia una più concreta funzione di riduzione dell’utilizzo della “cessione del credito” e dello “sconto in fattura” in modo da:

  • ridurre la platea degli utilizzatori dell’agevolazione “Bonus edilizia” (si pensi alla platea degli incapienti!),
  • ripristinare la dilatazione d’utilizzo dell’agevolazione derivante in 10 anni.