DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Visto di conformità.

Il Decreto Controlli Antifrodi DL n. 157/2021, pubblicato in G.U. in data 11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, ha introdotto nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito”.

Le “nuove misure” si concretizzano nell’imposizione:

  • del visto di conformità;
  • dell’asseverazione congruità delle spese;

qualora il contribuente decida di usufruire della “cessione del credito” oppure “dello sconto in fattura” per gli interventi appartenenti al Bonus Edilizia, di seguito elencati:

  1. recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  2. efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
  3. adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
  4. recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
  5. installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
  6. installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013;

Nota: Sono rimasti esclusi dall’applicazione del Decreto Controlli Antifrodi DL n. 157/2021, unicamente i  bonus Verde, Mobili e Idrico.

In questo articolo analizziamo il “Visto di Conformità”.

Il visto di conformità è un documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, rilasciato ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/97.

Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista abilitato (iscritto in apposito elenco tenuto presso l’Agenzia delle Entrate)  finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo. I soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

Tenuto conto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non ha ancora emanato le linee guida (Chek list di controllo), si può comunque evidenziare che il professionista dovrà controllare:

  1. la presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
  2. il possesso di redditi imponibili;
  3. il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
  4. la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: ex legge 10/91; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
  5. la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
  6. i documenti comprovanti il sostenimento della spesa;
  7. bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture debitamente canalizzati, quando dovuto;
  8. le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni. La certificazione da parte dell’amministratore di condominio dalla quale risultino: le generalità e il codice fiscale del condomino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino;
  9. per gli interventi di efficienza energetica, copia della pratica Enea e della la ricevuta di trasmissione;
  10. l’esistenza dell’asseverazione, del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da tecnici abilitati;
  11. la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione.